339 particolare. Nei casi atroci e clamorosi era qualche volta fatto il cadavere iñ quattro pezzi, appendendone uno a ciascuna delle uscite da Venezia, affinché fosse più pubblica e a comune esempio e terrore la condanna. Le altre pene poi erano le prigioni a vita o temporaria, e la confisca de’ beni. Conservava però sempre la Quarantia criminale in gran parte 1’ onoranza di cui godeva anticamente di costituire parte principale del Governo, e perciò interveniva nei più ragguardevoli Consigli, avea sede e voto in Senato, e i suoi tre Capi, che aveano facoltà altresì di proporre e voto in Collegio, uniti ai sei Consiglieri e al doge, formavano come dicemmo la Signoria. Senza il loro intervento non aveano forza di legge le deliberazioni del- lo stesso Maggior Consiglio, erano autorizzati a chiamare e redarguire gli Avogadori quando mancassero a’ loro doveri ; da loro dipendevano molte cariche ministeriali, 1’ esame e la proposta al Consiglio di quelli che aspiravano alla veneta cittadinanza, in somma strettissima era la relazione tra il Collegio, il Senato e la Quarantia Criminale i cui individui avendo parte anche nelle materie tutte del- lo Stato ne derivava in essi somma esperienza e capacità. La Quarantia civil vecchia per Venezia, e la nuova per le Provincie, aveano 1’ incarico delle cause civili, che giudicavano definitivamente in grado d’ appello quando passavano la somma di ducati mille cinquecento, o vertevano su qualche punto di massima, mentre lasciavano le meno rilevanti ai Consigli dei XXV, o dei XV, a seconda della loro entità. Oltre ai Capi e vice-capi avevano tutti questi Consigli due così detti Contradditori che cambiandosi ogni otto mesi, aveano 1’ incarico di difendere le ragioni pubbliche, e i diritti del loro Consiglio al confronto d’ ogni altro so- t