417 sente in mano delli Venetiani, nè sotto pretesto d’ esser questi scogli e isolette soggette all’ isola di Candia si possa pretendere di fabricarvi sopra, nè pretendere alcuna contributione, ne meno con altro pretesto se gli po3sa dar molestia, e li Venetiani pure non habbino sopra le dette isolete da fabbricare fortezze, palanca o fortini, ma habbiano restar disabitate come prima ; e quando il tratto eh’ è fra 1’ isoleta appresso Spinalonga et il lido dell’isola di Candia, in cui può passar galera, fosse empito di sabione, possano nettarlo senza eh’ alcun vi si opponga. Cai', xix. Che nessuno delli Sangiachi, Bei, Subassi, et altri miei Magnifici Servitori del mio custodito Dominio habbiano da inferir danno alli loro paesi, fortezze, borghi e loro genti ; e se alcuno dei Beileri dipendenti dalla mia Imperiai Maestà, et altri del mio vittorioso esercito inferissero alcun danno alli loro paesi, fortezze e borghi e gente, sia per mio nobil comandamento rimesso il danno, eh’ haveranno fatto, e castigati li delinquenti. Che li mercanti et altri huomini delli Signori di Venetia, capitando per mare o per terra al mio custodito dominio, non habbiano con le loro galere, bastimenti, et altri piccoli navigli da entrare all’ im-proviso nelli porti della mia custodita città di Costantinopoli e di Calata, et nell’ Arabia, in Alessandria del Cairo, e nelli porti e stretti, che sono più abasso di Galipoli, ma prima habbiano ad avvertire li Castellani, e con loro permissione possino entrare, e se per altro non fossero necessitati da fortunevoli tempi, overo inseguiti da galiote de Beventi e non havessero altre scale da ri-covrarsi, in tal caso possano entrare, ma se sarà possibile avvisino prima di entrare, e quando fossero di partenza, non possano partire senza permissione, e quelli che contrariassero, habbino da esser castigati, e perciò non siano incolpati li Signori di Venetia. Che incontrati che saranno per mare li vasselli, galere et armate del mio custodito Dominio colli Vasselli di Venetia, habbino un col-1’ altro a dimostrar amicitia, e non inferirsi danno, essi pure incontrandosi coll’ armata, galere e vasselli del mio custodito Dominio, che con mio Imperiai Comandamento scorron il mare, habbiano d’ abbassar le velie et fatte 1’ amichevoli dimostrattioni, se gli venisse fatto alcun danno, sia di nave, d’ animali, d’ huo-meni, di robba e di ogni altro, sia il tutte rimesso, e nell’ istessa forma le loro galere, vascelli et armata incontrando in mare li miei vasselli o navigli negozianti, debbano passarli amichevolmente senza Vol VIII. 53