342 / mese le prigioni ó riferire sulla condizione e sui bisogni dei detenuti (1). Avea il Consiglio dei Dieci 1’ alta polizia dello Stato, e agiva come tribunal criminale nei delitti ad esso delegati dalle leggi, avea giurisdizione anche in alenile trasgressioni politiche e in certe materie disciplinari. La sua autorità adunque avea per oggetto : 1.° la sicurezza dello Stato ; 2.° la tutela dei cittadini, onde mentre i romanzi e perfino scrittori di non poca levatura ci parlano di Bravi, di trabocchetti, di sopraffazioni di nobili contro al povero popolo, non eravi, fino nei più recenti secoli, paese d’ Europa, ove il popolo fosse meglio tutelato, ove più fossero perseguitati e puniti i Bravi, ove più fosse tenuta ferma la massima dell' eguaglianza di tutti dinnanzi alla legge ; 3.° Le cose riguardanti il buon costume e la pubblica morale : quindi a lui erano soggetti i crimini commessi nelle chiese, nel palazzo, nei pubblici ufficii, nei teatri, nelle barche ; in via disciplinare aveano a punire chi portasse armi, a frenare la sregolatezza delle donne maritate, la mala condotta dei figli di famiglia e delle fanciulle ; prendeva cognizione delle qui-stioni matrimoniali e delle cause di divorzio e separazione, per decidere se doveano essere portate al tribunale ecclesiastico, e punendo talvolta gli avvocati ecclesiastici che prendevano a patrocinarle ; la disciplina dei pubblici spettacoli, delle sacre funzioni, delle feste popolari e dei giuochi di azzardo. Le denunzie trovate nelle così dette Bocche del Leone esaminate dapprima dai Capi, se trovate di lieve importanza venivano stracciate, o passate ad altro magistrato ; se invece portate al Consiglio e fattane lettura, venivano dichiarate con 5/e de’ voti cosa grave, proponevasi il Procedere, il quale accettato (1) Dai Capitolari del Consiglio X e dei Capi, all’ Archivio generale.