420 castigarli ; e se quel schiavo fosse fatto musulmano, sia rilasciato in libertà. Et alcuni che contro 1’ Eccelse Capitulationi e buona pace fanno schiavi li sudditi di Venetia, e trafugandoli di mano in mano, vengono ad esser causa di torbidezza, adunque quelli Vene-tiani, che nel tempo della pace s’ attrovassero esser fatti schiavi, siano in mano di chi esser si voglia, se saranno fatti Mussulmani, habbiano da esser rilasciati in libertà, e se continuano nella loro infedeltà in conformità delle presenti Eccelse Capitulationi e buona pace, habbino da esser consignati al Bailo di Venetia o a quello che esso destinasse. Et essendo espresso nell’ imperiai seguo, rilasciato in virtù dell’ Imperiai Carattere, che per 1’ avvenire non si permetta, che si facciano schiavi contro 1’ Eccelse Capitulationi e buona pace li detti Venetiani, e quelli che li facessero schiavi habbiano da esser castigati senza admettere difficoltà e pretesti, sia come prima esseguito il contenuto di detto segno imperiale. Cap. xxm. Che s’ alcun vascello di Venetia incaminato per il mio custodito Dominio, coresse per venti contrarii nauffragio, siano tutti gl’ huomini, che saranno salvati, lasciati in libertà, e la facoltà pure salvata, sia consignata alli proprii patroni, senza che dal canto delli Capitami loro huomeni e da altri, gli sia in guisa .alcuna recata molestia. E so alcuno vascello del mio custodito Dominio incaminato per li loro paesi venisse a patir pei' li venti contrarii naufragio, non debbano quelli che si saranno salvati, esser dalli Venetiani molestati, ma sia la robba loro consignata alli Padroni senza alcuna difficoltà, o littigio. Che da quelli luoghi del mio custodito Dominio eh’ escono al mare, galere, caicchi, et altri bastimenti, nel tempo che non s’ attrova assieme il mio Capitano, si debba prender idonea pieggiaria dalli Patroni di detti bastimenti, acciò non vadino nel stato delli Venetiani ad inferirgli alcun danno, e se anderanno senza haver data la pieggiaria, s’ intendano rei e colpevoli, e come tali siano severamente castigati ; e se dopo data la piegiaria inferissero alcun danno, quel danno che sarà seguito, habbia d’ esser risarcito dalli loro pieggi ; e parimente dal canto di Venetia li bastimenti eh’ escono al mare, senza la compagnia del Capitano di Venetia, doppo haver dato idonea pieggiaria, se inferiranno alcun danno al mio custodito Dominio, quel danno habbino da risarcirlo li loro pieggi, e se partiranno senza la detta pieg-gieria, s’ intendino rei e colpevoli, e come tali siano severamente castigati. E se alcun tributario o officiale fuggisse dal mio custo-