419 Dominio facesse debiti, o in altra forma divenuto colpevole, se ne fugisse via, non s’ habbi per questo da prender altro innocente, ne habbiano per questo da esser incolpati li Signori di Venetia, e se andasse a stare nelli loro paesi, se sarà debitore, provato che sarà sopra di lui, sia intieramente compensato e fatto ricapitare al creditore ; e se fosse colpevole, s’ habbia a misura della sua colpa a dargli il meritato castigo, e nella stessa forma s’ habbi da esse-guire anco dal canto mio. Cap. xxi. Che li schiavi nobili et ignobili, che si trovano nell’ una o nell’ altra parte, s’ habbino con proportionato cambio da concambiarli e lasciar in libertà, e li schiavi, che sono in mano della Repubblica di Yenetia siano condotti a Corinto, e tutti quelli schiavi pure, che fossero stati presi dalli Musulmani, siano condotti alla scala di Negroponte, et a 30 e 40 alla volta siano permutati, e quando vi restasse maggior numero di schiavi in una delle parti, habbiano quelli pure che sono avanzati, siano di che conditione si voglia, da esser senza cambio liberati e restituiti, e se possibile sarà, s’ habbino dal principio di questo cambio a concambiare li principali, e sin a tanto, che sia terminato questo affare non s’ habbi delle parti a far provare alli schiavi struscìi, (noje) e travagli. Cap. xxii. Se da Yenetia fugito uno schiavo venisse nel mio custodito Dominio, e si facesse Turco, venuto eh» sarà il di lui padrone, gli siano dati mille aspri, e se il padrone non venisse, ma capitasse un suo procuratore, gli siano pure dati li sudetti a-spi'i, ma se si ritrovasse ancora nell’ infedeltà, sia quel schiavo per appunto nello stato, che s’ attrova, restituito ; e se dal mio custodita Dominio fuggisse e si portasse da loro, se fosse Musulmano o havesse rinegato la fede sua, sia per appunto nello stato che s’ at-trova senza alcun contrasto restituito; ma se si ritrovasse nell’infedeltà, siano dati al suo padrone overo al suo procuratore mille aspri. Se le galleote delli Leventi di Barbaria, o caicchi corsari o d' altri luoghi per mare, o altri ladri per terra si portassero all’ isole o altri luoghi dipendenti da Yenetia, et investiti facessero li loro huomini schiavi, e trasportati in Rumelia, Natòlia, Barbaria et altri luoghi a venderli, overo essi se ne servissero, ritrovandosi simili schiavi in mano di chi si sia, senza contrasto s’ habbino da levar dalle loro navi e consegnare alli Baili delli Signori di Yenetia, luogotenenti o procuratori loro, e quelli ladri e Leventi prenderli, e severamente