411 Paget mandò il suo secretario a Vienna col preliminare proposto da’ Turchi, in cui dichiaravasi quanto alla Repubblica : « Pariter data est imperialis facultas, ut sub fundamento ufi possidetis cum Venetis pax concludatur ». Il ministro Kinsky abboccatosi allora con Ruzzini ambasciator veneto congresso, diede in risposta al Paget € che convenuto senza limitazione od eccetione veruna il punto degli uti possidetis, tanto per Sua Maestà, come per i serenissimi collegati interessati nella sacra lega, ognuno sarà pronto di venire ad un congresso per trattarvi que’ restanti minori punti che servano a maggior sicurezza d’ ambi gl’ imperii e delle potenze con-federatrici. » Ed al Ruzzini, che moveva qualche dubbio sulla estensione da darsi a quelle parole uti possidetis, rispondeva assicurandolo « che confermando 1’ altre volte detto che 1’ uti possidetis s’ intendeva di tutto quello si trovava possesso nell’ultimo atto del negotio e nel sigillo della conclusione ; che li territorii se ora occupati erano senza specificazione compresi, e se non lo sono, e se conviene d’ estenderli, resta campo nel congresso di domandarli ». (Ruzzini dispacci 19 aprile, 6 giugno 1698), In egual senso scriveva lo stesso Paget il 9 maggio da Adrianopoli, essersi espresso col primo vezir : « Quant à la République de Venise, quoiqu’ elle se croit en état de pouvoir etendre ses preténtions, néanmoins pour ne pas porter de 1’ empechement à 1’ accomplissement d’ une si bonne oeuvre, elle se détermine aussi à 1’ uti possidetis. » (Ivi 8 giugno). Accettò adunque il Senato il preliminare, sulla base dell’iiii possidetis generale, e senza eccezione per tutti i collegati, nominando in pari tempo il Ruzzini a suo plenipotenziario al Congresso (Corti 29 aprile, 17 giugno, 16 agosto). Il suddetto preliminare fu sottoscritto dal Kinsky e dal Ruzzini il 23 giugno, con riserva per gli Stati di Polonia e Moscovia di poter prender parte al congresso con egual diritto, e il Paget nel trasmetterne la ratifica del Sultano, dichiarava altresì : « universalis regula uti possidetis, ita hic approbari videtur, ut de ilio nihil disputandum sit, sicut per de-clarationes trasmissas videre credimus ». (Disp. da Sofia 14/24 luglio 1698). Tale condizione era pure confermata espressamente dal-l’imperatore nella sua lettera al doge 7 settembre, e più volte ancora in appresso ripetuta al Ruzzini e al suo successore Loredano, ampiamente dichiarando, che ove mancasse il Turco alla condizione del-l’uti possidetis non sarebhesi riposta la spada nel fodero, e che avrebbe dati ordini precisi ai conti Oettingen e Marsili suoi rap-