175 del Senato e fu nominata una giunta a farne suo studio (1) e proporre efficace rimedio. Essa nel suo rapporto letto al Collegio il 12 giugno 1767 ricordava dapprima le tante leggi fatte fino da antichissimi tempi (2) allo scopo di mantenere il libero passaggio degli averi nei privati ed arrestarne 1’ impoverimento per gli eccessi di una mal intesa pietà che li andava accumulando nelle mani-morte ; poi entrava nei particolari dei risultamenti ottenuti dai proprii studii ed esami circa all’ ammontare attuale dei beni del clero, passando infine alla proposizione dei rimedii. Ingente era infatti la somma, e fuor d’ ogni proporzione col resto della società che raggiunto aveano le rendite ecclesiastiche (8), e la giunta confortando i proprii suggerimenti degli esempii di altri Stati che non aveano temuto di valersi del braccio politico per ovviare a tanto disordine (4), raccomandava una pronta e ardita risoluzione. Il Senato decretava in conseguenza il 10 e 20 settembre 1767 non potersi più per 1’ avvenire legare per testamento od altra forma alcuno stabile o qualsiasi rendita agli ecclesiastici senza licenza di esso Senato, il quale riserbavasi la facoltà di (1) Deputazione straordinaria aggiunta al Collegio de’ dieci Savi a Rialto con Decreto 12 aprile 1766 composta daGio: Antonio Da Riva, Andrea Querini, Alvise Valaresso. Cod. Marc. DLXXXII ove sono ricordate tatto le leggi relative precedenti. (2) Fino dal 3232, poi 1254, 1284, 1322, 1333, 1536, 1605, ecc. e vedi questa Storia t. IV, p. 471 ecc. (3) 10 Sett. 1767. Il Senato applaude agli studi dei deputati ad Pias causas, dai quali risulta ammontare l’asse ecclesiastico e dei luoghi pii a cento ventinove milioni di scudi : Ristretto decreti gugli ecclesiastici 1268-1768Busta II Ecclesiastici Compii, leggi. All’ archivio. (4) Francia 1749, Spagna 1765, Portogallo 1766, Carlo VI colle sue prammatiche 1715 e 1720, Milano 1761 e 1766 per Mantova ; Genova 1763, Lucca e Parma Ì764, ecc.