chiese parrocchiali e ad altri usi pii e caritatevoli ; in generale veniva pubblicata la massima di eguaglianza tra gli ecclesiastici, i luoghi pii ed i sudditi laici relativamente ai tributi da pagarsi al principe (1). E quanto all’ uscita del danaro dello Stato, così chiudeva il memorando decreto : « Meritando finalmente riparo anche il pernicioso ordine introdotto di mandarsi fuori di Stato sotto pretesto di varie occorrenze, il danaro che è necessario all’ alimento dei religiosi, sudditi nostri, sono perciò strettamente incaricati li superiori e gli altri padri, ai quali incombe di conservare la economia e lo stato buono delle loro famiglie, di non pagare altre imposte e contribuzioni che quelle permesse dai pubblici decreti, in pena della immediata deposizione dall’ offizio e grado, e di essere anco severamente puniti, quando nella revisione dei conti (ai quali anco estraordinariamente dal magistrato sopra monasterii potranno sempre essi superiori essere astretti), e per altre cognizioni che derivassero al magistrato medesimo, si trovano essere in questa parte inobbedienti (2). » Levò il Decreto, com’ era a prevedersi, grande scalpore ; irritamento in Venezia negli ecclesiastici offesi negli averi, scontentamento negli animi religiosi, che si vedevano vincolati nelle loro pie disposizioni, alterazione, sebbene per motivi affatto profani nei nobili poveri i quali gridavano tornerebbe la spogliazione a solo profitto dei ricchi, che avrebbero comprato quei beni a vii prezzo, e fors’ anco non mai pagatili (3). Ma più di tutti (1) Ristretto dei decreti in materia degli ecclesiastici, 10 giugno 1769. Archivio, Compilazione leggi. (2) Vedi il decreto per esteso, gli altri atti relativi nel Codice DLXXXII, ed il prospetto della riduzione del numero dei conventi e dei regolari, i quali da 5798 si trovarono scemati a 3270 in 179 conventi. (3) I beni dei monasteri legittimamente posseduti si destinarono