530 LIBRO XXVIII, CAPO IX. altre loro pretese usurpazioni, gli ammoniva a riparare ai disordini del loro ingiusto operare, ed a restituire, entro il termine di venti-quattro giorni, i domimi usurpati e i frutti che ne avevano percepito, sotto pena di scomunica e d’ interdetto se si fossero rifiutati dall’ ubbidire, e d’incorrere di fatto in tutte le ecclesiastiche censure : dopo di che, sarebbe stato lecito a chiunque il portarsi contro di loro, l’impadronirsi dei loro possedimenti e delle loro robe, il fare schiave le loro persone, e sarebbe incorso nelle medesime censure chiunque avesse azzardato di recar loro soccorso o ricovero o protezione. Rinnovò insomma Giulio II sulla repubblica di Venezia le medesime imprecazioni, che avevano invocato sopra di essa i pontefici suoi predecessori Clemente V e Sisto IV. CAPO IX. Testo originale di questa bolla di scomunica. Anche di questa bolla, benché sia stata già pubblicata dal Lunig (1) e da altri ancora, voglio inserire qui il lesto genuino, siccome ho fatto, per mia giustificazione, anche delle altre (2). « Julius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei me-» moriam. Pasloralis officii divina gratia nobis licet immerilis in-» juncli consideratione, monenle nos beato Julio primo praedeces-» sore nostro, cujus nomen elecli ad apicem apostolatus assumpsi-» mus, non est nobis dissimulandum, non tacendi libertas, quibus » major christianae religionis zelum incumbit. Debemus enim » summam curam habere de bis qui pereunt ; quatenus nostra » redargutione aut corrigantur a peccatis, aut si incorrigibiles » apparuerint, ab ecclesia separentur. Pius est Deus et mise-» ricors, qui vindictam temperai ab eo qui iilain praevenit ; et (1) Cod. diplom. Ital., tom. IV, sect. VI, Vaticana dell’anno 1606, siccome ho fatto arl- 1(>J. per 1’ addietro: per le stesse ragioni che (2) lo lo trascrivo dalla stessa edizione altrove ho manifestato.