anno 150!t. 265 XIII : che siano conservati illesi alla città di Rimini gli statuti, i privilegi, i diritti suoi, siccome per l’addietro: nè sia lecito a chicchessia l’alterarli, o il cangiarli se non al comune, sempre per altro che ciò s’abbia a fare per migliorarli e perfezionarli: ed ognuno indistintamente ne sia obbligato all’ osservanza. XIV : che le cause civili e criminali e miste, le quali fossero promosse in Rimini, debbano essere giudicale in prima, seconda e terza istanza nella città medesima : in prima, cioè, ed in seconda, dinanzi a giudici eletti dallo stesso comune ; in terza, dinanzi ai rettori ed al loro tribunale : nè siano siffatte cause trasferite o deputate fuori della città, acciocché i sudditi non siano aggravali di troppo colle spese forensi. XV : che tutti i benefizi ecclesiastici, abazie, dignità ecc. di Rimini e del suo contado non siano conferiti che ai soli della città e del territorio; e che sulle chiese e sui benefizi ecclesiastici non si pongano decime od altre gravezze in aggiunta delle consuete. XVI : che il sale sia venduto ai riminesi ed indigeni al prezzo di un bolognino ogni sei libre, se lo comprano al minuto, e di quaranta quattrini ogni trecento libre sottili, a chi lo compera all’ ingrosso. XVII : che i beni rapiti da alcuni cittadini riminesi e da alcuni del contado negli ultimi saccheggi, siano fatti restituire a chi appartenevano per mezzo dei rettori della città, senza strepito e senza veruna forma esteriore di giudizio, per provvedere cosi al bene e alla tranquillità della provincia. XVIII : che nessuno il quale non sia riminese o del contado, possa acquistare, sotto qualunque titolo o pretesto, i dazi o gli affitti o i beni immobili in Rimini, sotto pena di nullità dell’acquisto, e di perderne il prezzo, metà a favore della camera ducale e metà a favore della città ; acciocché per questo mezzo se ne accresca la popolazione. XIX : che nessun cittadino od abitante di Rimini possa in qualsiasi modo venire molestato per debiti verso il pubblico, o per vol. vii. 5 h