27k LIBRO XXVII, CAPO XXXII. per qualche poco di tempo, 1' animo di Luigi XII e di Massimiliano; sicché promisero entrambi di patrocinarne colla loro autorità e colle armi la causa. CAPO XXXII. Leggi contro il lusso domestico e la vanità delle donne. Tra le molte cure, che la repubblica si prendeva pel bene dello stato e dei cittadini, entrò pur quella di porre un freno al lusso domestico, e particolarmente alla strabocchevole vanità delle donne. In aggiunta perciò alle varie leggi, che per 1’ addietro erano stale intimate su tale proposito, e che altrove ho commemorale, una se ne fece dal senato in quest’ anno, il giorno 3 di gennaro, della quale giova recar qui letteralmente il contesto, ch’é assai curioso ed interessante. « L’ anderà parte, che salve et reservate in reliquis i orderni « di ordinamenti dile done et excessive spexe de pasti a colalion » de noze et compagnie che se fano in camera, dar se possi eliam » confeli menudi non intendendo quelli se chiamano senza corpo, » et similiter acompagnar le colation con torze 6. qual possano » esser de peso de lir. 6 l’una et non più, dechiarando perho che » a diete noze usar in alguna altra cossa non se possi forzi de » inazor peso chel soprascrito sotto la pena che ne le leze se con-» lien, podendose dar ai pasti dopo pasto marzapani segondo el » coosueto. » Preterea sia etiam statuido che licito sia a le done portar » al collo uno filo de tondini d’ oro schieti solamente che non ex-» cieda el precio di ducati 25 o veramente una cadenella d’ oro « schieta la qual non excieda el valor de ducati 100. Et non se » possi portar se la non sarà bollada per 1’ oficio nostro dechia-» rando eli’ el non se possi portar tondini de cadenelle de rame » over altro metallo dorado, excèptuando perho 1’ arzeqto, sotto