500 LIBRO XXVIII, CAPO LIV. che per avere sostenuta la parte contraria o alla Francia o a Venezia si trovassero fuorusciti : così pure che fossero mandati liberi i prigionieri di guerra di qualunque stalo o condizione si fossero. » — Di questo trattato diede il Darù, secondo il suo solito, inesatte notizie, e v’ introdusse condizioni, che nel testo originale non si trovano. Die’egli infatti (1) che « cedendo la repubblica Cremona » e le sponde dell’ Adda, aderiva il re che in compenso occupasse » essa gli stati del marchese di Mantova e prometteva eziandio di » porgere ajuti a quell’ invasione. Si stipulò, mandasse il re in » Italia mila cinquecento lance, ottocento cavalleggieri e quindici-» mila fanti: somministrassero ¡veneziani ottocentouomiui d’arme, » mila cinquecento cavalleggieri e diecimila pedoni. La lega era » offensiva e difensiva, impegnandosi ciascuna potenza a non de-» porsi dalla guerra, se non ottenevano ciascuna ciò, che posse-» duto aveva, cioè, il re la contea d’ Asti, Genova e il milanese; » Venezia tutte le antiche sue province nell’ alta Italia. » E dice finalmente « giurato il trattato in Blois li 14 marzo 1515. » L’inesattezza delle quali cose da lui narrate ci si fa chiaramente palese, ove se ne voglia fare un confronto col testo originale. E sebbene voglia egli far credere di averne desunto il compendio da una copia autentica, pure al paragone dell’ originale, la sua copia autentica, seppur è vero eli’ egli n’ abbia veduto alcuna, apparisce assolutamente fallace. E comincia ad esserlo nella data: imperciocché, non li 14 marzo 1513, ma invece addì 23 marzo giuravasi quel trattato in Blois, ed il dì 22 maggio dello stesso anno lo si pubblicava in Venezia con le solite formalità a ian Marco e a Rialto. Nè in esso è fatta parola dell’ occupazione degli stati del marchese di Mantova; nè vi si parla tampoco del numero delle genti da mettersi in campagna, ma solamente si dice, che tanto la Francia quanto la repubblica uscirebbero con un conveniente corpo di cavalleria grossa e leggera, di fanteria e di artiglieria. Tuttociò io doveva (•) Lib. XXIV. § V