anno 1517. 559 » con tal condizione, che quel censo essi giudicato avessero, cia-» scuno donarlo alla repubblica dovesse se egli mezz’ oncia d’oro » non trascendesse: sopra questo prezzo egli prestato s’intendesse » essere e non donato: c che tuttavia sopra tre libbre d’ oro alcun » censo imporre non si potesse. E insiememente una colai legge » statuita fu, che alle città le quali nello impero fossero della re- * pubblica da terra ferma, si scrivesse che votassero, per amore • di lei, in così strano e malagevole suo tempo, in nome di sovve-» nimento mandar denari alla città comunemente detta, non di » meno é assegnata di qualunque di loro la sua somma : a’ pado-» vani libbre d’oro cento, a’vicentini ottanta, a’ veronesi altrettan-» te, a’bresciani cento e venti, a Bergamo cinquantacinque, a Tre-» vigi cinquanta, venti a Crema e all’allre terre sotto questa. Le » quai città di vero, siccome in bisogni così urgenti, volontieri e > lietamente ciascuna la parte sua agli urbani camerlinghi manda-» rono. 11 papa ancora di tutte le entrate e proventi, dei quali i » sacerdoti sotto lo impero della repubblica godessero, più della » terza parte per quella guerra concedette al senato, fuori sola-» mente di quelli che de’cardinali erano. » Tutte queste contribuzioni adunque, non per la guerra contro le potenze collegate nella lega di Cambrai, esigeva da’suoi sudditi la repubblica di Venezia, ma per la guerra contro il turco, intorno l’anno 1500. E sebbene queste deliberazioni si riconfermassero nel 1502, per un nuovo decreto, acciocché dovessero avere vigore un altro anno ; non per anco appartengono all’ epoca della guerra presente. Dal che è palese l’anacronismo del Darù e di altri, tuttoché appoggiati alla testimonianza del Bembo. Durante questa guerra fu più volte ripetuta bensì una legge sugli stipendii pubblici ; ma non mai aveva essa uguale misura; talvolta ne colpiva la metà e talvolta un quarto a tenore degl’impieghi, eccettuate sempre le Quarantie, perché non se ne mettessero i componenti al pericolo di fare traffico della giustizia, ch’era nelle loro mani affidata. E quanto alla vendila, dirò così, delle magistrature, ciò non