anno 1512. 493 Eglino vantandosi di avere cooperato, più di tutti gli altri confederati, all’espulsione dei francesi dall’ Italia, mettevano a grande prezzo i loro servigi, ed cransi fatti cedere dal novello duca di Milano quattro baliaggi di qua dall’Alpi. Erano per questo motivo assai protetti dallo stesso Giulio II, il quale intilolavali ajutatori c difensori della libertà ecclesiastica. Nè senza trarne profitto accoglievano essi un tal titolo; imperciocché di qua prendevano occasione ad esiger taglie gravissime ed incessanti, a foggia di vincitori, su tutto il paese. Perciò il loro capitano supremo, eh’era il cardinale Sedunense, trattava con pari orgoglio e i vinti e i popoli conquistati e gli stessi confederati. L’odio suo contro i francesi ebbe a spiccare sino dal suo primo ingresso in Milano, manomettendo e distruggendo il sepolcro del vincitore di Ravenna. Arrogandosi la potestà di disporre a suo talento delle conquiste, non voleva che i veneziani rientrassero nel dominio di quanto aveva appartenuto a loro prima della lega di Cambrai, ad onlachè avessero cooperalo alle imprese ed alle conquiste, somministrando all’esercito e somme ingenti di denaro e considerevole quantità di soldati, di armi e di marina. Infatti, quando Cremona capitolò, non volle che il generale veneziano ne prendesse il possesso, ma volle che gli abitanti giurassero fedeltà al nuovo duca di Milano (1). Lo stesso fece con Bergamo ; ed avrebbe fatto altrettanto con Crema, se per avventura i veneziani non avessero guadagnato col denaro e colla promessa di aggregarlo alla loro nobiltà Benedetto Cribrarlo, che n’ era il governatore (2). Ed era per verità dura cosa, che la repubblica di Venezia nè potesse farsi giustizia da sé, né la potesse ottenere da altrui; che avesse contribuito alle conquiste, e le si negassero gli antichi possedimenti ; che stesse agli altri sottoposta ed aspettasse poi di ottenere dal capriccio di cotesti collegati, a cui doveva (i) La forma del giuramento era que- » Dei gratia ac sanctissima liga cooperante sla: a Tibi Maximiliano Sfortiae viceco- « et favente, juramentum fidelitalis prae- « miti, vero et legitimo successori in statura « stamus.n Stor. civ. di Cremona, lib. 111. ” et ducalum tuum Mediolani, rcstituto (2) Guicciardini, lib. XI, cap. III.