anno 1487. 153 fossero restituiti i prigionieri, senza vcrun riscatto ; che i confini di entrambi gli stati fossero ristabiliti com’ erano per lo addietro; che tutto il danno dei mercatanti veneziani, molestati nella fiera di Bolzano, fossero riparati dentro al termine di un mese; che, se rimanesse tuttavia qualche altro motivo di controversia, il sommo pontefice ne fosse T arbitro a darne giudizio. Il trattato di questa pace fu sottoscritto di pieno assenso scambievole il dì 13 novembre 1487. CAPO V. Leggi contro il lusso. Nel mentre, che la repubblica trattava le armi contro ai nemici esterni, e che gravissime spese era costretta perciò a sostenere, le sue interne magistrature, vigili sempre pel comun bene, decretavano sagge leggi per limitare le spese particolari e domestiche delle singole sue famiglie. E poiché fonte primaria di economico danno sono le spese delle mode e del lusso; perciò di questo argomento occuparonsi di presente. Furono perciò rinnovate le leggi rigorosissime, falle già per lo addietro e delle quali sarebbe qui troppo lunga 1’ enumerazione, le quali vietavano la prodigalità nei conviti; gli addobbi d’ oro, di argento e di porpora nelle camere e nelle sale; gli ornamenti muliebri, i quali non potevano eccedere un limitato valore : ed a tal fine furono proposti dei premii agli accusatori, e fu promessa ai servi la libertà. Fu posto un freno anche alla licenza dei giuochi; cosicché nè fosse lecito 1’ azzardare in essi più della quinta parte di un’ oncia d’oro, nè si potessero intraprendere che in luoghi fissi e determinati.