ANNO 1510. Ili a farla sciogliere, tranne 1’ acconsentire a qualsiasi dura e durissima pretensione, che avesse potuto il papa accampare. Tali erano le secreto istruzioni, eh' eglino avevano ricevuto dal senato ; lasciando poi alle circostanze del tempo 1’ opportunità e l’occasione di far cessare o modificare o cangiare la strettezza degli obblighi assunti in questa occasione dalla repubblica. Nè certamente mantenne ella in seguito a tutto rigore colesti patti ; anzi fa d’ uopo notare, che ogni qual volta insorsero nell’ avvenire contestazioni e discordie colla santa Sede sul proposito di giurisdizione ecclesiastica, non mai avvenne, che questa citasse in suo appoggio contro i veneziani il suindicato trattato col pontefice Giulio II. Per la totale esattezza delle formalità volute al compimento di questa concordia, fu d’ uopo che il doge e il senato munissero di un nuovo e più preciso mandato di procura i loro inviati, acciocché fossero espresse chiaramente le circostanze del rinunziare alla interposta appellazione contro il pontificio monitorio ; del riconoscere la validità del monitorio medesimo, e quindi confessarsi caduti sotto le pene e le censure in esso minacciate; del dichiararsi pentiti ed obbedienti, e disposti a dare alla santa Sede ogni voluta soddisfazione; del chiederne, finalmente, con umiltà ed ossequioso rispetto l’assoluzione. Da quest’ ultima procura raccoglisi anche, che T ambasciatore Paolo Pisani in questo frattempo era morto. CAPO XXIII. Testo originale del trattato col papa. Di queste nuovo mandato, eh’è il terzo, con cui la repubblica autorizzava i suoi ambasciatori a trattare ed a conchiudere colla Corte di Roma, giova portar qui le parole, perciocché ad esso è unito anche il trattato stipulato e conchiuso. Piacemi di portarlo altresì perchè sia conosciuto in tutta la sua estensione, mentre finora gli storici non ne portarono che qualche brano isolato, oppure,