350 LIBUO XXXV, CAPO XII. » assistano nel mondo i principi e vicari e imitatori suoi, perchè » come loro padrone e conservator universale, con la sua gran » bontà e sapienza a tutti soccorre e provede ; così da quelli con » la prudenza e con le leggi nei particolari dominii i sudditi suoi » siano protetti e difesi, e che la repubblica perpetuamente invili gilando, e non avendo manco a cuore il beneficio e comodo » delle città a lei sottoposte, che della propria città di Venezia, » ha voluto con pio e paterno zelo come a’ membri carissimi, e » parte di sé medesima gli abitanti di quelle far partecipi sempre » delle leggi ed ordini, che ha conosciuto esser di beneficio e co-» modo loro; onde essendo per centinara d’anni proibito in que-» sta città e dogado 1’ alienar beni stabili in persone eeclesiasti-» che, perchè del continuo acquistando nè mai ritornando in laici, » era cosa certa che in breve sarebbero passati in loro tutti o la » maggior parte dei fondi e stabili stessi, con pregiudizio delle » cose pubbliche ed a grave incomodo de’ cittadini, a’ quali re-» stando sempre le gravezze personali con il peso delle fazioni » pubbliche in pace ed in guerra, privali delle possessioni e beni * stabili, non avevano potuto supplire agli obblighi della lor pa-» tria; il che intendesi con maggior disordine esser intervenuto, » e poter intervenire nelle altre terre e luoghi del nostro dominio, » ove per 1' accortezza degli ecclesiastici e per la semplicità dei » devoti e pie persone, si sono alienati il k.° ed anco il 3.° dei » territori ed altri stabili delle città stesse ; però come legge giu-» stissima, riguardando al beneficio e particolar comodo de’ sud-» diti, ha ordinato che in ogni città e territorio sia osservata la » sopradetta proibizione; stimando noi cosa indebita che dovendo » poi sopportare le continue fazioni e gravezze, altri con poca o » senza nulla recognizione oziosamente godino i beni acquistali » con i sudori e col sangue de’ nostri progenitori : confirmandosi » con ciò con l’uso di tulli i principi cristiani, che per buon go-» verno dei loro stati fanno. La quale proibizione non è da osser-» varsi che dai sudditi laici sottoposti al foro temporale, non