anno 1606. 321 ecclesiastica libertà, la quale ha origine da ordinazione divina, è costretto per dovere dell’ offizio suo ad avvertire, che 1’ addotta consuetudine non giova, perciocché contraria alle canoniche leggi. Perciò non restare altra via fuorché questa, cioè, che se la repubblica ha qualche privilegio concessole dai predecessori di lui, gli e lo mandi ingenuamente e con fiduda, perchè sia esaminato da lui e dalla chiesa romana, onde poi ricevere quelle ammonizioni che riusciranno all’ uopo; acciocché non reputi lecito più di ciò che veramente 1q é; perchè egli trova, avere la repubblica oltrepassalo la giurisdizione concessa a persone, casi e luoghi non compresi, del che è stata ripresa anche dai suoi predecessori nei tempi addietro, ed ha perduto i privilegi concessile, se non ne ha serbato le condizioni. Per la qual cosa comanda sotto pena di scomunica latae sententiae, che siano quanto prima rimessi il canonico c 1’ abate nelle mani del nunzio, il quale a proporzione dei loro delilti li punirà, acciocché nessuno pensi, che i suoi ministri siano per abusare dell’ immunità ecclesiastica : anzi ad ognuno piuttosto sia noto, eh’ egli vuole gli ecclesiastici essere modello di bontà a tutti gli altri : e se dagli uffiziali secolari si fosse proceduto contro il canonico e 1’ abate con alti e sentenze condannatorie o esecutorie, egli le annulla, e come nulle le dichiara, e procederà più innanzi, come la giustizia esige, non tralasciando veruna di quelle cose, che appartengono al suo uffizio per conservare la giurisdizione ecclesiastica. » — Di questo breve pontificio ecco il lesto originale. « Dilectis filiis nobilibus viris Marino Grimano Duci » et Reipublicao Venelae » Pa.ulijs Pontifex V. » Dilecti filii, nobiles viri, saluterà et aposlolicam benedictio-» nem. Ex literis ven. fratris Horatii episcopi Hieracensis, nostri • et aposlolicae sedis apud vos nuntii, et ex sermone, quem nuper VOL. IX. -