anno 1569. 7 col trattalo del 1454. Se ne può vedere il tenore, da ine recato alla sua volta (1). Che più ? lo stesso Darù ce ne rende testimonianza, ove n’ espose tutte le convenzioni, nulla più che mercantili (2) ; ed ove non disse mai, che per ottenerlo pagassero i veneziani somma alcuna di denaro. Noi disse egli colà ; noi disse in verun luogo il Sañudo, non il Sabellico, non il Paruta, non verun altro, che io sappia, degli storici veneziani. Bensi un articolo di quel trattato obbliga la repubblica alla contribuzione annua della meschinissima somma di ducali dugcnlo trentasei sulle rendite di Lepanto, Scutari e Alessio ; la quale non fu già a titolo di tributo, ma di gabella mercantile per la libertà del commercio: e quand’anche la si volesse pigliare sotto l’aspetto di tributo, non si ridurrebbe alla fin fine, che per le tre sole piazze anzidette. Nè qui posso astenermi dal notare una nuova attestazione, piucchè della smemoratezza, della mala fede del Darù e della sua insidiosa maniera di falsificare la nostra storia. Ove parlò alla sua volta di questo trattato di pace della repubblica nostra col gran signore dei turchi, commemorò 1’ articolo dell’annua contribuzione di dugento trentasei ducati ; nè poteva dire altrimenle, perchè in realtà quel mattato ne determina la somma a soli 236. Qui poi, nella sua dimostrazione di tributaria, finge obbligala la repubblica, in vigore di quel trattato, a pagare annualmente un tributo di dugento trentasei mila ducati. La variante, come ognun vede, è un po’ troppo esagerata: nè la si può riputare uno sbaglio di slampa, perchè non è scrina in cifra, ma in lettere, ed è ripetuta in tre consecutive edizioni. E quanto al censo di altri dieci mila ducati, imposto ai veneziani, secondochè dice bugiardamente il Darù, per la pace del 1479; se ne veda il trattato, le cui condizioni ho portalo compendiosamente alla sua volta (3). Ivi 1’ articolo VI stabilisce, che 9 (1) l’ag. 195 « seg. del voi. VI. (2) Lib. XVI, nella pag. 282 eieg. del toni. 111,. (3) Pag. 38i del voi. VI.