356 LIBRO XXXV, CAPO XIII. » ecclesiastiche secolari e regolari, monasteri di monache e ospe-» dali ed altri luoghi pii nello stato e dominio loro. » E che ancora sotto il 10 gennaio 1603 avendo considera-» zione (come dovevano) ad alcune parti prese da’loro anleces-» sori, per i quali si proibiva che nissuno così secolare come ec-» clesiastico potesse nella città di Venezia fabbricare o erigere » chiese, monasteri, ospedali o altre cose de’ religiosi o luoghi pii, » senza special licenza del senato veneto ; essi doge e senato con-» gregali in Pregadi di nuovo decretano che questa parte avesse » 1’ ¡stesso vigore in tutti i luoghi della giurisdizione loro, aggiun-» gendo di più la pena dell’ esilio, di carcere perpetuo e della » confiscazione del fondo e vendila dell’ edifizio contra i tras-» gressori, » E in oltre che i medesimi doge e senato, sotto il 26 di » marzo dell’anno 1604, ricorrendo ad un altro decreto o parte • presa l’anno 1536, come asseriscono, si proibiva espressamente » che nissuno, sotto alcune pene in della parte contenute, nella » città di Venezia e suo ducato lasciasse per testamento o per » donazione inter vivos, nè meno per qual si voglia altro titolo alie-» nasse beni stabili in usi pii ovvero gli obbligasse per più di certo » tempo allora prefisso a favore di cause pie ( il che fino a quel • tempo, come essi dicevano, non era stato messo in uso, nè os-» servalo ), non solo di nuovo particolarmente vietarono, ma di » più espressamente proibirono, che non si potessero far vendite e » alienazioni di simili beni stabili a persone ecclesiastiche senza » licenza del dello senato, ed estesero in oltre la detta parte e le » pene in essa contenute a tutto il dominio loro, facendola pubbli-» care da lutti i rettori e podestà delle città e luoghi di dello do-» minio, e ordinando che tulli i beni che contro la delta proibi-» zione fossero venduti o in qual si voglia modo alienali, oltre la » pena della nullità, si confiscassero e vendessero, e che il prezzo » di detti beni così confiscati c venduti si dividesse fra la Signo- • ria, il magistrato che ciò eseguisse, i ministri e l’accusatore e