272 LIBRO XXXIV, CAPO X. » materia delle cose, che devono esser abbracciate dal Consiglio » nostro di X con la Zonta, » L’anelerà parte, che nella materia delli avvisi secretissimi, » dove è detto nel primo capitolo, che essi avvisi siano ritenuti in » C. X, con li | delle ballotte, sia regolato in questo modo, cioè: • Che cadaun del collegio nostro possa portar li consapuli » avvisi al senato nostro, nè possa esser impedito alcuno, se non » con li | delle ballotte del Consiglio nostro X con la Zonta, sic-» ché con un quarto solo possono essi avvisi secretissimi esser » comunicati al predetto senato. , _ 669 — 626 \ » — 663 — 733 ( pende , _ 1^9 — m ) • Alle parole dette delle offerte secretissime sia aggionto, che » con Tistesso modo del solo quarto delle ballotte possano essere » comunicate al senato esse offerte secretissime, che potessero » esser fatte alla Signoria nostra : » — 580 \ » — 757 1 fu preso di no. » — 123 5 » Dove è detto d’ accomodar garbugli con uffizii e con dana-» ri, sia specificato in luogo di esse parole, che il donar in occor-» renze di stalo a persone che con 1' opera, ovver favor loro ap-» presso Principi possano giovar alti negozi della Repubblica > nostra : » — 557 \ » — 810 ( e fu preso di no. » — 119 J » Quanto poi al capitolo secondo, in materia di Cecca, dove » parla della provision del danaro, siano dichiarile le dette parole » espressamente in questo modo, cioè : » Che il predetto C. X. con la Zonta in alcun modo e tempo » non possi mai £ar provisione alcuna di danaro di qualsivoglia