152 LIBRO XXXIII, CAPO XXXVII. quella pur devesi commemorare, stabilita dal decreto 7 giugno 1617, di non « girare, cioè, intorno al luogo dei catecumeni, » passarvi d’appresso o entrar nelle vicine case. * E con ancor più di rigore era loro interdetto 1’ esercizio di qualunque ministero forense : al ebe mirava il decreto del Consiglio dei Dieci de’14 maggio 1657, vietando « a ciascun ebreo di potersi ado-» perar nel Palazzo nè come sollecitador, nè interveniente ecc.... » per agitar lite per interesse d' altri, sotto pena di anni X di » galera, per servire da remo colle catene ai piedi ; ed essendo » inabile, all’ ora solita condotto tra le colonne, sia per il ministro » di giustizia impiccato. > 11 quale decreto fu ripubblicalo setlan-tadue anni dopo, addì 8 maggio 1709, per ordine dell’Auditor Vecchio, forse perchè non lo si osservava colla dovuta esattezza. Nota per altro il diligentissimo Gallicciolli, che quel decreto, a quanto pare, vuoisi intendere « per rapporto ai cristiani, giacché • si comportano ebrei, che s’ adoprano per altri ebrei nelle ma- • tcrie e atti forensi. • Devo anche ricordare, che, essendo stato tolto agli ebrei, per cagione delle guerre, il terreno delle loro sepolture al Lido, fu questo restituito loro nel 1675, per decreto del senato de’ 50 novembre, colla condizione però, che noti debbano cingerlo di muro, ma solamente di gnsiole. Giova per altro notare, che la repubblica non mirò giammai con occhio d’indifferenza il deperimento dell’economica condizione dell’Università degli ebrei ; anzi procurò con molto impegno di fare ogni sforzo per tenerla in piedi. « Sino al 1664, scrive il » Tentori (1) sulle traccie del Sandi, alcuni particolari aveano • supplito a proprio peso e rischio alla somma annua per il so- • sleguo de’ banchi nel ghetto; ma non volendo da questo tempo » veruno di essi sottostarvi, assunse le loro veci il corpo stesso (i) Stor. Veri., pag. aoa Jet tona, II. Ved, aucke il Gallicciolli, pag. 320 del Ioni. II.