ANNO 1606. 337 altramente, siccome in dette parti e ordini di detto doge e senato pur estesamente si dice contenersi. » E di più è venuto ancora a notizia nostra e della detta Sede apostolica che gli stessi doge e senato di Venezia hanno fatto carcerare e tengono ancora carcerati Scipione Saraceno canonico di Vicenza e Brandolino Val de Marino furiano, abate di Nervesa della diocesi di Treviso, il quale è persona constituita in dignità ecclesiastica, sotto pretesto che delti canonico e abate abbino commessi alcuni delitti in Vicenza o altrove, ed hanno commesso la cognizione delle cause loro al magistrato secolare di detta Signoria detto 1’ Avogador, pretendendo essi doge e Signoria di poter far questo, fra le altre cose da loro pretese, in virtù di alcuni privilegi concessi a detta Signoria, come dicevano, da alcuni romani pontefici nostri predecessori. » Ed essendo che le cose sopradelte in alcuna parte togliono le ragioni che competono alla Chiesa per vigore de’ contratti fatti, e in oltre in quelle e in altre parli pregiudichino all’autorità della Sede apostolica e nostra e alle ragioni della Chiesa e ai privilegi delle persone ecclesiastiche, e togliono 1’ ¡stessa libertà e immunità ecclesiastica, ed essendo che tulle le suddette cose tendono in dannazione dell’anime dei predetti doge e senato, ed in iscandalo di molli: » Ed essendo ancora che quelle persone che ardiscono fare e promulgare questi o simili statuti, decreti e parti, e quelli ancora che ardiscono usarli, incorrono ipso facto nelle censure ecclesiastiche inflitte da’sacri canoni, da’concilii generali e dalle constituzioni de’ romani pontefici, e nella pena della privazione de’ feudi e beni che tengono dalle chiese ; dalle quali censure e pene non possono essere assoluti e liberati se non da noi e dal pontefice romano che sarà prò tempore, e in olire restino inabili e incapaci a ricevere l’assoluzione e liberazione suddetta fin tanto che non hanno abbruciato e tolte via le leggi fatte con nuovi decreti, c riposto con effetto nel pristino stato tutte le cosc che dalle delle leggi saranno seguile: VOL. ix. 43