ANNO 1611. 417 spontaneamente assoggettare ; non il terzo, perchè nè i papi mai comperarono Ceneda, nè fuvvi mai occasione o circostanza, per cui potesse loro derivare o per transazione o per donazione. Che se vogliasi opporre, averla gl’imperatori donala ai vescovi, e conseguentemente anche ai papi; il Sarpi, risponde : — I, che gl’imperatori concessero ai vescovi di Ceneda la sola giurisdizione delegata od inferiore, non mai la suprema : — II, che, quand’ anche ne avessero loro donato la suprema, non perciò ne poteva derivare di conseguenza, che Ceneda fosse del papa, su cui nel donarla non avevano mai fatto verun pensiero o disposizione i donanti. Ora, se Ceneda non era mai stata donata ai vescovi, quanto alla suprema sovranità; non poteva dunque da questi esserne trasfusa la suprema sovranità nei papi. E se i sostenitori delie giurisdizioni temporali della corte romana soggiungessero, «he tuttociò eh’ è donato o lasciato sotto qualunque obbligo o condizione ai vescovi, diventa cosa di Chiesa, e perciò passa sotto la piena e libera disposizione del papa; soggiunge alla sua volta anche il Sarpi, essere codesta una di quelle sentenze, che si pronunziano bensì dalla corte di Roma, ma che nè trovano appoggio su veruna teorica di civile od umana giurisprudenza, nè presso verun imperante supremo potranno mai trovare accoglimento od assenso. Vieppiù rinforza lo scrittore il suo argomento con le prove di fatto ; esponendo, — « che i papi per oltre cinque secoli, giammai pretesero a questa giurisdizione; giammai si meschiarono o negli affari di Ceneda, o nelle controversie giurisdizionali, eh’ ebbero i vescovi coi loro feudatarii, con parecchie comunità, con varii principi, e con la stessa repubblica di Venezia ; giammai gli ajutarono con armi spirituali o temporali allorché trovavansi in circostanze del maggiore bisogno di essere assistiti. » — E percorrendo la serie di queste prove, espone, non aver mai preso parte la corte di Roma a difendere i cenedesi od a mostrare sulla città verun diritto di sovranità, dal 1183 al 1388, cioè, nel tempo che la possedevano gl’imperatori; non dal 1388 al 1595, cioè, nel vol. ix. 53