anno 1571. 155 » deH’Università ; ma siccome questa c un puro corpo ideate, » prese mollo denaro a censo, onde sostenere I’ addossatosi impe- • gno ; quindi nacquero gravi intacchi, ed a somme immense » crebbe il debito della nazione ; godendo intanto le particolari • famiglie ebree il beneficio di non soccombere alle lansc aulica-» mente da loro corrisposte.» Perciò, nel 1G95,la loro università trova vasi nell' estrema desolazione ; sicché in queir anno furono necessari varii decreti, per ripararne, se fosse possibile, la totale caduta. In seguito fu istituita a tal fine, nel 1722, una magistratura, composta di tre senatori, col titolo d’Inquisitori sopra l’ Università degli ebrei, con piena autorità di riparare ad ogni sconcerto del ghetto e di fare ogni più opportuno e salutevole regolamento per ristabilirne le finanze. Ma lutti i loro sforzi, tulli i loro provvedimenti riuscirono inutili. A così deplorabile slato erano ridotte le cose, che l’università degli ebrei dovette sottostare ad un generale fallimento. « L’anno dunque 1735, prosegue il Gallicciolli (1), il » senato per anni sei rimise loro il pagamento delle pubbliche » tanse e taglioni. I creditori lutti, secondo le leggi venele dei > decotti, furono obbligali a sottoscriversi agli accordi, quando » due parti dei creditori, ovvero quelli che assorbissero due terzi » della somma totale dovuta, avessero acconsentilo alla minora-» zione progettata del pagamento, e il Maggior Consiglio, 1’ aulo-» rilà sovrana di cui solamente ciò fare poteva, sospese lutti gli • atti forensi fino allora praticali da’ creditori contro la comunità » degli ebrei debitrice, e non permise, che se ne praticassero ul-» teriormente. In lai guisa puolero i giudei sussistere, e i credi-» tori riscuotere le convenute somme, nè dopo quel risorgimento » si videro più cadere in simili calamità, mercè dei molli c varii » provedimenti del governo a preservazione di quel popolo e dei » sudditi. > Tutte le cose da me narrate fin qui in questo capo, documentale (i) P*g. 323 del lom, li. VOL. IX. 20