15C Mimo xxxni, CA.ro xxxvn. » Dio cangiava i favori in occasioni di più gravi offese del prin-» cipe, onde poi ricadeva nei divieti dei primi mollo più rigoro-» samentc decretati. » Io poi vorrei ammirare invece la longanimità della repubblica, la quale dopo una serie cosi progressiva di vicendevoli trasgressioni e favori, continuava a soffrire gli ebrei ed a permetter loro 1’ esercizio del traffico e delle usure si nella dominante, che nelle altre città e luoghi dello stato suo, contenta unicamente di volerli marcati con un segno, che li rendesse conosciuti ai cristiani e da questi li distinguesse : vorrei ammirare, io diceva, una si maravigliosa longanimità, se non mi si porgesse motivo da questa di ammirare piuttosto la maravigliosa condotta di Dio, il quale dirigendo a’suoi fini imperscrutabili cd al compimento de’ suoi immutabili decreti le mosse delle cause seconde, rendeva strumento della sua volontà le saggie determinazioni della repubblica, e mostrava per esse infallibili le antiche profezie della dispersione e del disprezzo, a cui gli ebrei sono condannati presso tutte le nazioni dell’ universo. Le continue astuzie infatti, che costoro inventavano per sottrarsi dalla legge di portare la 0, diedero occasione ad un altro decreto del senato, circa il segno che doveva farli conoscere a tulli ; acciocché nè il mantello, né la sottigliezza dei contorni od altro qualunque ritrovamento valesse a nasconderli allo sguardo dei cristiani. Nel di 16 marzo 1196, fu stabilito in Pregadi: « Sia » preso e firmi ter deliberalo, che siccome i giudei erano tenuti » portar un’ 0 di tela zalla, cosi de celerò portar debbano, si iu » Venezia come per lo stato, la bercila, o altro abito da testa, » che siano zalle chiare, quali siano obbligali portar in testa cosi » d’inverno come d’estate, in pena di ducati oO d’oro e star mese » uno in prigione serrado (1). » Ed in questo medesimo anno furono rinnovali anche i decreti, che limitavano a soli quindici giorni la dimora di qual si fosse ebreo nella dominante. (i) Lib. I della Canccll. due. cari. 9.4: il quale decreto medesimo si trova notalo anche nel lib. P, a cari. 178, ove quella berella si nomina birciu/n croceum.