3i»0 LIBRO XXXV, CAPO XIII. » detti ventiquattro giorni sosterranno con animo indurato ( il che » Dio non voglia! ) la detta scomunica, noi aggravando la detta » sentenza, da adesso parimenti siccome da allora sottoponiamo » all’interdetto ecclesiastico la città di Venezia ed altre città, terre, » castelli e luoghi di detto dominio, e tutto il dominio di detta » repubblica di Venezia, pronunciandole e dichiarandole tutte po- li ste a detto ecclesiastico interdetto, il quale durante, in detta città » di Venezia e in qualsivoglia altra città, terre, castelli e luoghi » di detto dominio, e nelle loro chiese e luoghi pii e oratorii an-» corchè privati, e cappelle domestiche non possano celebrarsi » messe solenui o non solenni, e altri divini officii, eccetto che nei » casi dalla legge canonica permessi, e allora solamente nella » chiesa e non altrove, e in quelle con tener ancora le porte chiuse » e senza suonar campane, ed escludendo affatto gli scomunicali e » gli interdetti; nè in quanto a questo possano di altra maniera » suffragare, qualunque indulti o privilegi apostolici concessi o » che si concedessero per 1’ avvenire in particolare o in generale » qualsivoglia chiese tanto secolari, quanto regolari, ancorché sia- li no esenti ed immediatamente alla Sede apostolica soggetti, e se » bene sono di jus patronato eziandio per fondazione e dotazione » per privilegio apostolico dell’ ¡stesso doge e senato ; etiam che » sieno tali che sotto la generai disposizione non si comprendano, » ma di essa si debba fare speciale e individua menzione, ovvero » ai monasteri e ordini ancora de’ mendicanti o instituti regolari, » e i loro primiceri, prelati, superiori cd a qual si voglia altre » persone etiam particolari, ed a’ luoghi pii ed oratorii ancora » domestici ed a cappelle privale, come si è detto. » Ed olirà di questo da adesso parimente come da allora, e » per il contrario priviamo e pronunziamo e decretiamo che re-» stino c siano privati gli suddetti doge e senato e ciascuno di loro » particolarmente non solo quanto appartiene alla repubblica, ma » in quanto ancora appartiene a ciascuno di loro particolarmente, » di tulli i feudi e beni ecclesiastici se alcuno ne possedè in feudo