132 LIBRO XXXUI, C\PO XXXVII. cosicché nel 1429 more veneto, cioè nel 1450, il Maggior Consiglio, addì 21 gennaro, videsi necessitato ad estendere a tutti gli ebrei di qualsifosse luogo della repubblica, tam a parte terrae, quam a parte maris (i) , 1' obbligo di portare sul pello la 0, che li distinguesse palesemente dai cristiani, e questa sulle forme e colle discipline volute dai precedenti decreti. La qual legge dell’ 0 tornava loro amara di troppo e gravosa; perciocché, oltre al farli palesi a chiunque avesse avuto di che fare con loro, gli esponeva continuamente agl' insulti e ai disprezzi della plebaglia scostumata e insolente. Fecero perciò calde istanze al principe per ottenere 1’ abolizione di quel marchio d'infamia ; e l’ottennero. Ma ottenuto che l’ebbero, fecero coi fatti conoscere, che non per evitare gl’ insulti del volgo, ma per poter « dilatare » maggiormente le fimbrie, come scrive il Gallicciolli (2), e ren-» dersi più seelerati, scandalosi e temerari , » s’ erano adoperati ad ottenerla. Perciò il doge Francesco Foscari, per la cui mediazione era stato loro concesso il favore, ne portò lagnanze al senato il dì 11 aprile 1443, e fece richiamare in vigore, sotto le medesime discipline, ed esclusane qualunque grazia, le leggi, che da tanti anni andavansi confermando e rinconfermando contro di essi (3). * Avendo i progenitori nostri, egli dice, veneratori della cristiana » religione, cercato una separazione de’ giudei dai cristiani, fìs-» sando loro una dimora di quindici giorni in Venezia ed un (1) Lib. B flell’ Avvog., cari. 57. (2) Mem. Ven., cap. XV del lib. I, pag. 293 del tom. II. (3) Cum progenitores nostri Christia-« nae religioni! eultores qunesierint sepali ratio nera Judaeorurn a Christianis, stali luendo illis habilalionem in Venetiis XV 11 dierum, et signum tellae xallae in meli dium pectoris, et Judaei variis ingeniis » et fraadibus suis impetraverint non porli tare signum, se cam cuilieribus Christia->• nis immisceant et juvenes doceant sona- li re et cantare, lenendo publicas scholas J n Vadit pars, quod oinnis Judaeus non 11 porlans signum telae zallae, sine ulla » gratia vel remissione condemnetur in <1 poena statata. Ktsimiliter aliquis Judaeus n non possit tenere scholas alicujus Ini’ diartis, vel doclrinae, Tel ballandi, rei 11 cantiindi, vel sonandi, vel docere aliter 11 in civitate nostra sub poena ducator. L » et standi sex menses in carceribus. Li-11 ceat tamen illis mederi. n