anno 1605. 305 al pontefice; e vi fu scelto Pietro Duodo cavaliere. Poi si aprirono i brevi: si credevano essere uno sopra le leggi, l’altro sopra i prigionieri; ma aperti che furono, si trovarono essere entrambi dello stesso tenore. La qual cosa era accaduta, non per errore della cancelleria romana, come scrisse il Laugier (1), ma perchè il nunzio, avendo ricevuto il duplicato si dell’ uno come dell’ altro, per la ragione, che ho indicato di sopra (2), non ebbe l’avvertenza di tenerli distinti, e quindi nel presentarli al collegio commise lo sbaglio di confonderli insieme e darne, in vece che due, il medesimo in doppio. Dei due brevi adunque s'ebbe quello, che trattava delle leggi. Diceva in sostanza — « essere venuto a notizia del pontefice, che » la repubblica per gli anni addietro, ne’ suoi consigli aveva trat-» tato e statuito molte cose contra la libertà ecclesiastica e conira » i canoni, concili e costituzioni pontificie, ma tra le altre che nel » 1603 in Pregadi, avendo rispetto a certe leggi de’suoi mag-» gioii, che non si possano fabbricar chiese e luoghi pii senza » licenza, quando piuttosto doveva scancellare tutte le vecchie » ordinazioni sopra ciò, aveva di nuovo statuito lo stesso ed esteso » lo statuto, ch’era per la sola Venezia, a tutti i luoghi del domi-» nio, con pena a’ trasgressori, quasi che le chiese e persone ec-» clesiastiche fossero in alcun modo soggette alla temporal giu-» risdizione e che chi fabbrica chiese fosse degno di castigo, come » trovalo a commettere qualche scelleratezza e ancora che nel » mese di marzo prossimo passato, avendo riguardo ad un’altra » legge fatta nel 1356, dove è proibita l’alienazione perpetua dei » beni laici della città e dominio di Venezia in luoghi ecclesiastici, » senza licenza del senato, sotto certe pene ; la qual legge, quan-» tunque esso senalo fosse in obbligo di cassare, con lutto ciò di » nuovo aveva statuito lo stesso ed esteso la legge e le pene sud-» dette a tutti i luoghi dello stalo, come se a’ Signori temporali (i) Stor. ven,, lib. XXXIX. voli. IX. (a) Ved. nella pag. 3o2. 39