anno 1582. 269 » L’anelerà Parte, che le malerie secrelissime intese per le parole contenute nella sopradetta deliberazion del 1468, le quali doveranno esser abbracciate dal Consiglio nostro di X con la Zonta, s'intendano essere le infrascritte » Li avvisi secretissimi, che ne fossero dati in confidenza, che noi medesimamente convenissimo comunicar per servizio del stato nostro, li quali comunicali non potriano giovar al nostro governo, e risaputi riportariano danno, perciocché farian perdere la confidenza di quelli, che ne li avessero fatti sapere. Ma se sopra essi occorrerà farvi sopra alcuna deliberation, quella debba essere fatta per il senato, et quando alcun del Collegio nostro vorrà andar al senato con opinione che in lai materia sia falla alcuna deliberazion, non possa esser impedito, nè li detti avvisi rilenuli in C. X., se non còlli ~ delle ballotte di esso Consiglio. » Le offerte secrelissime di cosa importante al benefizio nostro e le spedizioni di spie e 1’ accomodar con offizii e con danaro quei garbugli, che potessero sturbare la nostra quiete. » Posila et capta fuit suprascripta Pars in M. C. ubi fuerunt » De parte 712-1- 764 . De non 573 — 582 » Non sincere 169 — 90 » La provision del danaro et il governo della cassa, che deve per ogni parte esser secretissimo, con questa dichiarazione espressa però, che la dispensa di esso danaro sia fatta per il senato, nè si possa da alcuno di dello Consiglio, sia chi si voglia, metter parte in altre materie o pubbliche o private o particolari, non specificate nella sopradelta parie 1468, e quella del 1487, primo aprile et della presente. » Posila etiam et capta fuil suprascripta Pars in M. C. ubi fuerunt