anno 1371. 129 fattamente in Venezia, che molti luoghi della città n’ erano pieni, particolarmente le contrade di sant’ Apollinare e di san Silvestro (1): decretò, che nessun giudeo, il quale si fosse fermato quindici giorni in Venezia, vi potesse più ritornare se non dopo quattro mesi. Ed anche questo decreto fu confermalo, per le stesse ragioni (2), da un altro decreto del Consiglio maggiore, il dì 5 maggio 1109. Dal medesimo decreto del senato, 7 settembre 1102, è fatto inoltre palese, che gli ebrei non solo eludevano la legge quanto ai quindici giorni della concessa dimora, ma eludevaola anche quanto alla 0, che dovevano portare sul petto; cosicché frammi-schiavansi impunemente coi cristiani, ed abbandonavansi ad impudiche azioni con femmine cristiane (3) ; perciò fu decretato, che, rivocatasi qual si fosse concessione, dovessero anche gli stessi medici portare in petto visibilmente la comandata 0, capacitato unius panis qualuor denariorum. Nè tutte queste precauzioni della repubblica valsero ad impedire, che gli ebrei, proscritti dalla città dominante, cercassero d’insinuarsi e di spargersi in altri luoghi e città dello stato veneto; e non solamente per esercitarvi 1’ usura, ma eziandio per comperarvi case c campagne. La qual cosa, perciocché la religiosa pietà del senato riputava contraria alle divine disposizioni ed a carico e ignominia della repubblica, ossequiosissima alla religione cristiana e penetrata dal vero spirito di essa (1) ; perciò, con altro decreto del 26 settembre 1123, proibì, ch’eglino potessero, (i) u In tantum quod ita mulliplicave-» run» hic, quod multa loca, specialiter « sancii Apollinaris et sancii Silvestri sunt « de iis piena : nam slant XV diebus Ve-» uetiis et poslea XV diebus vadunl Me-» sire et revertuntur, et sic faciunt bis » io mense eie. « (a) u Veuiebant habilatum Yenetias : « nani sia baili XV diebus etili capite di-VOL, IX. » clorum XV dierum ibant Meslre, et sla-r> bant uno die et postea revertebantur.» (3) uMulta inhonesla commillentes cum n mulieribus.» (4) it Non solum foenerantur,seJ ernunt » et possident domos, possessiones et ter-rt ritoria, quod est contra divinuni man-« datum et in onus et inl'aiuiam nosli'i » doiniiiii.« 17