ANNO 1571. 121 assoggettati ad una gabella del 5 per 100 sull’ entrata e sull’ u-scita di tutte le loro merci. E poiché non limilavasi al solo • traffico il mestiere da essi esercitalo, ma cercavano con le usure di smungere dai cittadini ricca fonte d’ ingrandimento ; e queste erano salile ad insopportabile eccesso : perciò nell’ anno 1298, addì 22 maggio, il maggior Consiglio istituì una magistratura di cinque savj, per porre un freno a tanta licenza di usure, giacché il limile ordinario e tollerato consisteva nel 10 per 100 senza carta, e nel 12 per 100 con carta (1) : e ne puniva i trasgressori con multe pecuniarie. Troviamo, che non di rado i condannali ricorrevano allo stesso maggior Consiglio, per ottenere d’ essere assolti dalla pena sentenziata contro di loro da quella magistratura. Così nel 1505 addì 12 maggio, ricorrevano Gerardino Spinedo e Nicolò di Bortolino, e nel 1507 addì 15 ottobre, ricorreva Curzio Zappario da san Cassan, che fu assolto dalla pena di lire venticinque (2). Conghiellurò saggiamente il Gallicciolli, circa l’indole di siffatti ricorsi e la remissione di queste pene, « ch’esse » non fossero propriamente pene di usuraj, ma piultoslo di per-» sone, le quali*pci loro bisogni ricevessero denari a usura dagli » ebrei o in quantità o con gravami maggiori di quel che le leggi • permettessero. » Al che mi persuade altresì la qualità dei nomi suindicati, di Gerardino, di Nicolò, di Curzio, i quali sono piuttosto nomi di cristiani, di quello che di ebrei : certamente a quel tempo gli ebrei non avevano per anco incominciato ad usurpare tra loro, siccome fanno al presente, molti nomi, che sono proprii dei cristiani. Durò la suindicata magistratura sino all’ anno 1514. Non è vero, che i giudei dimorassero anticamente nell’ isola di Spina-lunga, la quale poi per la loro dimora perdesse 1’ antico suo nome e quello assumesse di Giudecca: essi abitavano da principio a Mestre, e soltanto a poco a poco e di quando in quando ne venivano alcuni in Venezia, e soggiornavano qua e là in varii luoghi (i) Cioè, con dichiarazione di ricevimento. (a) Gallicciolli, pag, 281 del tom. II. VOL. IX. 16