270 LIBRO XXXIV, CAPO X. » De parie -t- 958 » De non — 482 » Non sincere— 78 » Et per esser 1’ ora tarda, furono rimessi li altri tre capitoli » seguenti al primo Consiglio. * Il C. X non oltrepassi li suoi confini, altrimenti li Avogadori possano intrometter. • 1582. 22 dicembre in M. C. (1). > Quando fosse fatta alcuna cosa oltre di sopra specificala, » possa quella essere intromessa per cadauno degli Avogadori > nostri de Comun, e piacila nel senato, essendo maleria di stato, » il qual senato in tal caso abbia l’autorità di questo M. C. » Nelle altre materie veramente restino nella loro autorità di » poterle portar così a quello come a questo Consiglio ; non si » potendo dal predetto C. X. metter in alcuna maniera alcun im-» pedimento quovis modo alli detti Avogadori, nè proceder contro » di loro per tale accusa, non ostante qual si voglia Parte, che » fosse in contrario. Et tutte le intromissioni che facessero inese-» cuzione di quanto è sopra delto, siano anziane a tutte le altre » materie e placitale prima di qualsivoglia altra, per la quale fosse » chiamalo questo Consiglio o quel di Pregadi, et di poi sia legit-» timata la Banca et esclusi dalla ballottazione quelli, che intreranno » nel nostro C. X e zonta. » Et acciochè li detti Avvogadori possano con maggior faci-» lità nell’avvenire esercitar il loro carico, sia commesso a messer » lo cancellier nostro, che facia quanto prima rubricar separata-» mente tulle le leggi spettanti a questo M. C. et al C. X. et a » quel di Pregadi, ordinate sotto capi distinti delle materie, do-» vendo ogni volta esser dato loro dal secretano deputato alle (i) Lib. Frigerius, cari. 93, tergo.