298 LIBRO XXXV, CAPO I. quella città, nominato Scipione Saraceno, incolpato di avere con sporca insidia fatto oltraggio alla moglie di un patrizio e di avere rotti i sigilli della cancelleria vescovile, in tempo di sede vacante. Di questo fatto il nunzio papale aveva sollecitamente dato avviso a Paolo V, il quale chiamò ad udienza rambasciatore della repubblica Agostino Nani, e con aspri modi e risentiti gli dichiarò, che, qualunque ne fosse la cagione, non permetterebbe giammai, che un ecclesiastico, contro le disposizioni del concilio di Trento, venisse giudicato dinanzi a tribunali laici. Nel tempo stesso lagnossi gravemente delle suindicate leggi circa 1’ erezione di nuove chiese o monasteri in Venezia, e la proibizione di legati o vendite di beni stabili in favore di cause pie. Disse, essere nulli quei decreti da per sè stessi, perchè contrarii ai sacri canoni ed alle leggi imperiali ; essere ingiusti e scandalosi, perchè riducevano gli ecclesiastici a peggiore condizione delle persone infami; essere di già incorsi nelle censure tutti coloro, che in qualsiasi modo vi avevano avuto parte. Comandò poi, che altrettanto dicesse al governo il suo nunzio residente in Venezia. L’ambasciatore Nani scrisse al senato tutte le lagnanze del papa, e verso la metà del mese di novembre gli arrivarono le risposte da dargli in nome della repubblica. Erano— * che, quanto alla carcerazione del canonico di Vicenza, la repubblica non aveva mai rinunziato al diritto di giudicare gli ecclesiastici delinquenti contro le leggi sociali ; diritto, fondalo sopra 1’ autorità sovrana di ogni altro principe, esercitato senza contrasto pel lungo corso di ben dieci secoli, riconosciuto ed approvalo, ed a lei anzi comandato, da più brevi pontifizii, che si conservano negli archi-vii della cancelleria ducale (1) : che quanto alle chiese ed ai (i) Tra questi ve ne sono cinque, i tresì, che gli ecclesiasliei rei ili gravi de- quali furono da me portati nella mia Sto- li Ili siano processati dalle magistrature ria della Chiesa di Venezia, pag. 429 e dello stato, coll’assistenza del vicario del seg. del voi. I ; due di Paolo li, due di patriarca. — u Ut adversus omues et sin- Sisto IV ed uno d1 Innocenzo IV. Con essi, » gulos clericos saeculares sex regulares non solo è permesso, ma comandato al- » cujuscumque ordinis, status et gradus....