50 LIBRO XU, CAPO VII. ne fece tosto il piano; se ne concertarono gli articoli; se ne prese a modello il trattato già conchiuso da prima tra quei due sovrani (i) ; vi si stabiliva, che la lega fosse offensiva e difensiva contra la Porta ottomana soltanto; che il romano pontefice ne fosse garante, e che perciò la dovessero giurare nelle mani di lui il cardinale Pio per parte dell’ imperatore, il cardinale Barberino per la Polonia, ed il cardinale Ottoboni per la repubblica di Venezia; che l’imperatore ed il re dovessero coi loro eserciti continuare le ostilità contro i turchi, nel mentre che la repubblica metterebbe alla vela poderosa flotta, per molestarli sul mare; che non si potesse conchiuder pace senza 1’ intervento di tutti e tre gli alleati ; che ognuno di loro fosse obbligato ad operare da per sé col maggior vigore possibile, ma che se l’uno o l’altro di loro si trovasse in pericolo, gli altri due fossero obbligali ad accorrere prontamente in sua difesa ; che gli acquisti rimarrebbero di chi fosse stato il primo ad impadronirsene ; che a nome comune fossero invitate ad entrare nella lega le altre potenze cristiane, e nominatamente la Moscovia. Sollecito il senato dell’ adempimento del suo impegno, fece tosto allestire una forte squadra di ventiquattro navi, ventotto galee, sei galeazze : procurò 1’ unione dei reggimenti di fanteria oltramarina, oltramontana ed italiana : ordinò la formazione di un corpo di due mila greci nelle isole di Zanle, di Cefalonia e di Corfú. La suprema carica di capitano generale fu a pieni voti conferita al benemerito Francesco Morosini cavaliere e procuratore di san Marco : fu eletto capitano straordinario delle galeazze Giacomo Cornaro ; delle navi, Alessandro Molin; commissario pagadore Giorgio Emo: a generale da terra per le truppe da sbarco fu preso Nicolò Slrassoldo della provincia del Friuli, che si faceva grande onore nell’ esercito imperiale. Nel medesimo tempo il senato mandò ordine al bailo Giambattista (i) Se ne può vedere il trattalo presso il Lunig. Cod. Jtal. Diplom. Tono. II, part. II, seel. VI, art. XV.