300 LWRO XLIIT, CAPO IV. brevità qui tralascio. Dai latini (licevasi Conelianum, e nei bassi tempi Coneglanum. La sua posizione amena e deliziosa lo rese nelle militari vicende dell’ Italia soggetto a molte e molte sciagure, e più volte cangiò dominatori, secondochè gli uni lo strappavano agli altri. Alla fine, per sottrarsi da tanti guai, nel 1337, i coneglianesi spontaneamente si diedero alla repubblica di Venezia ; perciò vi fu mandalo un podestà con conveniente corte, al mantenimento di cui si obbligò il comune stesso, con parte presa nel di 7 aprile, supplicandone anzi la signoria e il doge — « quod sibi placeat et di-» gnetur eligere unum discretum et scientem virum de Consilio » Majore ejusdem civitatis Vcneciarum ad suum beneplacilum et » voluntatem in Potestatem et Rectorem terre Coneglani et ejus • «listrictus .... Cui potcstati et rectori venturo per unum annum » sonato de infrascripta familia, videlicet de uno discreto viro ju-» risperito prò suo vicario, et de uno socio, sive milite, de VI domi- • cellis, et de XII baroariis, et cum VI cquis, promittentes dicti • ambaxiatorcs dare et solvere dicto eorum potestati, qui veniet ad > dictam terram Coneglani in uno anno prò suo salario et diete sue » familie duo millia libras denariorum parvorum. » — Ebbe Cone-gliano sino da rimoti tempi il titolo di città, con le prerogative, che ne sono conseguenza. Prima di assoggettarsi alla repubblica di Venezia, 1’ interna amministrazione era nelle mani di un consiglio, che talvolta dicevasi generale e talvolta maggiore, composto or di quaranta, or di cinquanta cittadini, i quali vi duravano a vita ed erano eletti da per tutto il paese e dal consiglio stesso a pluralità di voti : sotto i veneziani questo consiglio era composto di settanta individui, uno per famiglia, ed alla legittimità delle sue radunanze vi si richiedeva il numero di quaranta e la presidenza del podestà. Dopo questo consesso, v’era il consolato, composto di quattro citladini, ai quali prima della dedizione era affidato il maneggio della civile e criminale giustizia, a condizione, che negli affari di massima rilevanza interpellassero l’opinione cd il consiglio degli anziani della citta: le loro sentenze all’uopo passavano in appellazione dinanzi