!>()() unno xliv, capo v. spregevole o degradarla innanzi la pubblica opinione. * g 489. c) Chi in opere stampate, scritti, figure o disegni diffusi, o chi, senza esservi costretto da circostanze particolari, rivela pubblicamente fatti della vita privata o famigliare, che intaccano 1’ onore di alcuno, benché siano veri. » g fi91. d) Si fa reo del pari di offesa all’ onore chi in pubblico, od in presenza di più persone, in opere stampate, in libelli famosi, figure o disegni diffusi di qualsivoglia sorta, senza addurre fatti determinati, appone qualità o sentimenti spregevoli ad una persona, o la espone al pubblico dileggio, sia che la indichi per nome o per contrassegni che le si adattino. » g (»92. Commette i reati, di cui nei precedenti §§ 487— 492, anche colui, che dirige gli attacchi ivi menzionati contro famiglie, Autorità pubbliche o singoli agenti del Governo in relazione alle loro funzioni ufficiali, contro corporazioni legalmente riconosciute, o contro la fama di un defunto. » § (|95. In tuli’ i casi indicali nei §§ ¿187—494 il processo e la pena hanno luogo soltanto ad istanza della parte offesa. » Se l’attacco era diretto contro la fama di un defunto, i suoi consanguinei, il coniuge, i genitori adottivi cd allevatori, i figli adottivi e gli allevati, i pupilli, gli affini in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle del coniuge ed i coniugi dei fratelli e delle sorelle hanno diritto di chiedere che si proceda in via penale a difesa della memoria del defunto. » A me semplice storico non appartiene un lanlo diritto, perché