154 LIBRO XLII, CAPO (. sua beatitudine le avevano sospettate contrarie alla venerazione dovuta al vicario di Cristo ; e clic sebbene il senato adesso le avesse ripristinate, non perciò veniva tolto ai congiunti dei prelati veneziani l’a-dito a servire in ancor largo campo alla gloria ed al bisogno della patria. Per le quali considerazioni, fattosi convinto il pontefice, rispose, voler ragione, che ognuno nel proprio governo pensi ai suoi vantaggi, massime una repubblica composta di tante opinioni quanto sono varie e numerose le menti, che la dirigono. Tuttavolta non conservò il papa lo stesso sentimento su tale materia. Sollentrato infatti ambasciatore in Roma il cavaliere Nicolò Erizzo, il papa se ne lagnò fortemente, dicendo sconvenevole cosa il voler privare nelle sue occorrenze la santa Sede dell’ uso dei prelati veneziani. Ma saggiamente 1’ ambasciatore faceva osservare, die per quella legge, nè si toglieva alla santa Sede la libertà di valersi di quei soggetti, nè si proibiva, che gli ecclesiastici patrizi le prestassero servigi ; bensì riohiamavansi i secolari patrizi dimoranti in Venezia, all’ osservanza delle discipline, che ripulavansi tutelare il buon ordine e la sicurezza della pubblica amministrazione. Di questa legge il tenore si trova espresso così nei registri della cancelleria secreta (1): 1699. 6 Giugno, in Prcgadi. « Riflessi di molta prudenza e di somma importanza rilevano » gli Avvogadori di Comun attuali et usciti nell’ accompagnar in » ordine al decreto 23 Aprile passato la raccolta delle leggi in » materia de’ Patrizi ecclesiastici. Ricercando l'interesse essenzia-» le della Patria e la costituzione della Repubblica nostra, che » con la maturità propria si vadi a parte a parte provedendo al » bisogno * Sia preso, clic salve e riservate tutte le leggi in tal materia » disponenti et alla presente non ripugnanti, e particolarmente il (i) Nel lib. Hasiatìlus 'Iella Caliceli, ducile, a cari. Gy.