anno 1718. 197 eredito di negozio e pieggiaria o altro che giuridicamente loro si aspetti, facendo la pretensione per giustizia e riscuotendolo coll’ assistenza del mubassir o sia sopraintendente, si debba di quel denaro, che sarà riscosso, contribuire per dritto al mubassir e chiausso, nella forma che si contribuisce ne' fori, in ragione di due aspri per cento, nè pretender debbano dritti di maggior somma. E li mercanti, consoli, dragomani, ed altri sudditi della repubblica c dclii paesi soggetti alla medesima, ne’ loro negozi clic -accadessero nel custodito dominio, sia di compreda, di vendita, di crediti, d’ imprestidi, di mercanzia, e pieggiaria, e d’ altre giuridiche pretensioni, che insorgessero, debbano andare dal cadi a far registrare il contratto e prendere kozctlo, o altra valida scrittura ; e poi seguendo contesa s’ abbia ad osservare il kozetto, la scrittura ed il registro, ed in conformità della giustizia eseguire ; e quando non vi fosse una di queste, e che bisognasse per giustizia ascoltare le cause loro, abbiano li giudici col vigore della giustizia giustamente e rettamente ad ascoltarle e li lestimonj che saranno prodotti, siano neila forma dovuta con tutta diligenza esaminati e riconosciuti ; che non siano mendaci, improbi, iniqui, ovvero incolpati d’ alcun delitto, nè siano ascoltate le testimonianze delle persone, che sono note con simili difetti, repugnanti all’ admissione della testimonianza, acciò non sia possibile, che sia praticata alcuna ingiustizia o torto, nè si possa pronunciare sentenza sopra di essi consimili lestimonj iniqui, subornati con donativi o regali. E se fosse seguita sentenza, s’intenda invalida, acciocché in nessuna maniera segua torto. E se alcuno delti mercanti veneziani e capitani delli vascelli si facesse turco nel custodito dominio, se la nave e mercanzia, che vi sarà dentro non fosse sua, ma che apparisca per giustizia essere di mercanti veneti, ovvero delli paesi di quelli soggetti a Venezia, non sia molestato né oltraggiato da alcuno, ma il bailo di Venezia e loro console prendano dalle sue mani il bastimento c le mercanzie, che vi fossero dentro, per mandarle alli loro padroni, perchè non resti sopra di esso quello che di ragione appartiene ad altri.