ANNO 1718. 193 XI. » Se capitando alcuno da Venezia nel dominio Ottomanno trattasse con qualcheduno negozio di compreda e di vendita, e prima del pagamento usasse fraude e se ne fuggisse, andasse poi a ricercarlo con nobil comandamento, e se si ritrovasse quel tale, si faccia restituire la roba al patrone: e se alcuno dell’ eccelso dominio si portasse ne’stati veneti, et con qualche veneziano trattasse negozio di compreda e vendita, e prima del pagamento se ne fuggisse, si abbia quello si bavera trovato di sua ragione a restituire. E se alcuno del-l’Ottomano dominio facesse debiti o in altra forma divenuto colpevole se ne fuggisse, non si abbia per quello a prendere altro innocente, nè abbiano per quello ad essere incolpati li veneziani ; c se andasse a stare ne’ loro paesi, se sarà debitore, quel debito provato che sarà sopra di lui, sia intieramente ricuperato, e fatto ricapitare al creditore. E se fosse colpevole, si abbia a misura della sua colpa a dargli il meritato castigo e nella stessa forma s’abbia ad eseguire anche dalla parte imperiale. XII. » A cadauna delle parli sia lecito risarcire e riparar e fortificar le predette fortezze, ma non già fabbricare di nuovo altre fortezze appresso il confine ; e le fortezze demolite dalla repubblica di Venezia nelle sponde della Terraferma, dove sarà utile, sia lecito di porre borghi e villaggi per tutto, osservandosi pacificamente ogni buona corrispondenza e vicinanza : e se a caso succedesse alcuna differenza, subito convenendo li prefelli del confine d’ ambe le parli, con ogni giustizia ed amichevolmente levino l’occasione di qual si sia contrasto. XIII. » Capitando da Venezia qualche mercante nel dominio ottomanno, non sia questo preso, nè molestalo per debiti d’ altri, e nessuno delli mercanti veneziani volendo portarsi a Bursia o in qualch’altro luogo, t vol. xi. 25