2G2 LIBRO XLIII, CAPO IV. in legge. Una particolare magistratura, tutto propria di Vicenza, era il consolato, di cui scrive il Tcntori (1) : « Merita speciale osserva-» zionc il Consolalo Vicentino, la di cui origine è immemorabile, e • che si trova raffermato dall’ imperatore Federico I Barbarossa • nella pace di Costanza all’ anno 1183, come possono vedere i » giovani studiosi nel corpo del Diritto civile nel titolo de pace Con- • stantiae. 11 Consolato suddetto adunque è un magistrato con auto-» rità senza esempio nelle altre città del veneto dominio. Egli c com- • posto di otto cittadini del corpo del Consiglio maggiore e ili quat-» tro del Collegio dei giudici sopraccennalo. A questo consolato è • delegata 1’ autorità civile e criminale, rendendo ragione de’ litigi » civili, e giudicando, unitamente al veneto podestà e sua corte, le » cause criminali. Forma egli processi ili morte, rilascia mandati di » arresto contro gl’ inquisiti e procede col beneplacito del podestà » alla tortura. • Oltre alle enumerate magistrature, aveva la città di Vicenza un giudice degli ecclesiastici, uno delle appellazioni, un collegio chiuso di medici, ed uno di nolari, il cui capo nominavasi Abate. AH’ intiero complesso di queste ordinazioni ebbe più volte a proveder il senato con opportune riforme, particolarmente negli anni 1540, 1592, 1593 : lutlociò può vedersi minutamente negli Statuti della città. Per le quali riforme il Consiglio de’ cento fu accresciuto sino a cencinquanta cittadini, ed a questo fu raffermata la prerogativa di eleggere i vicari! di ciascheduna vicarìa della provincia. Lonigo, terra murata, che un tempo godeva il nome e la prerogativa di castello, è la seconda podestaria vicentina, di cui ebbero il dominio i veneziani allorché diventarono padroni dell’ intiera provincia. >’e parlò 1’ Alberti nella sua Italia, commemorando il Fiume-Novo, che sbocca nell’ Adige, e disse : « Scendendo » poi a man destra del prefato fiume, non però molto discosto da » Brendulo, ewi Lunigo, da i latini Leonicum nominato, il quale si • può ragguagliar tanto nella grandezza et multitudine di popolo, (0 Pag 200 del torti. XI.