498 LIBRO Xl.ll, CAPO XVII. XV11I. » Vertendo liti tra un veneziano e 1’ altro, li baili loro abbiano ad ascollarle conforme il costume loro, senza eli’ alcuno sia d’impedi* mento. E se alcuno avesse qualche differenza col bailo suddetto nella città di Costantinopoli alla felice Porla sia la causa ascoltata nell’im-periale divano. Trovandosi però il Gran Signor alla guerra, all’ ora simili litigi vertenti col bailo debbano esser ascoltati dal comandante destinalo alla custodia di Costantinopoli coll’ intelligenza del giudice. E se alcuno avesse qualche differenza o pretensione concernente al negozio de’mercanti veneziani, abbiano ad andare dal cadì, ma non ritrovandosi presente il dragomano di Venezia, il cadì non abbia ad ascoltare le differenze loro : essi però usando difficoltà, non debbano differire col dire, clic il dragomano non è presente, anzi debbano farlo comparire : e se il dragomano loro si trovasse occupato in affari premurosi, si debba aspettare sino al suo arrivo. Li baili non essendo pieggi, non possano da persona alcuna per gli altrui debiti esser molestati, ne astretti al pagamento ; absentandosi però li debitori, li creditori possano andar a cercarli, dove fossero andati là, dove coll’intelligenza del giudice o comandante possano fare le pretensioni giustamente e rettamente : ma se fosse fuggito alli paesi soggetti a Venezia, abbia il bailo a rappresentare il fatto alla repubblica, acciò si usino le diligenze per la ricupera del suo. XIX. • Ai monsulmani di Barbaria ed oltre di questi alli mercanti di altri paesi, che per traffico, tanto per terra, quanto per mare, di passaggio capitassero nelli paesi veneti, dopo avuti li dritti delle loro mercanzie conforme li costumi e canoni loro, non sia loro fatta opposizione nè inferito danno ; ma possino andare e venir nel dominio Oltomanno a loro beneplacito ; ed alli vascelli tanto delli veneziani, quanto di altri, che s’inoltrano nel golfo di Venezia e per traffico vanno e vengono da Venezia, non gli sia impedito da alcuno, nè gli