\.\.\o 1699. 15i> » decreto 1622. 19 leb.” del M. C. ora ledo (1), sia al medesimo » aggionto — Che non possino li nobili nostri originarii ecclusiaslici » esser in avvenire ministri di alcun principe laico, nè possino pro-» curar di ottenere ad intercessione delli stessi principi, nè col mezzo (■) Il decreto, di cui parla qui, è il seguente, il quale esiste nel tomo XV d' oro, a cari. a56. 1633. ly ftb." in M. C, u Mentre con diverse deliberazioni è n stato con molta prudenza in riguardo al n pub.° benefìzio ovvialo alli nobili nostri n laici di poter ricevere peusìoni, slipendj, n donativi, nè comodi da altri prìncipi sot-» lo qualsivoglia colore o pretesto, come * può esser da cadauno molto ben cono-» sciuto, quanto importi mirare con esatta » applicazione alla loro pontuale esecuzio-» ne, riesce parimenti grandemente neces-n sario, che l1 istessa provisione s'abbia a y> fare pei* li nobili nostri et altri ecclesiali siici aneora, tanto più, che la gravità delli » rispetti, che vi concorrono et le dannose » introduzioni, che si veggono seguire, n maggiormente eccitano la prudenza di n questo consiglio a provedervi con risoli luzione proporzionala et adequala al bili sogno. Però nL'raderà Parte, che inerendosi alle n deliberazioni sopradette, sia fermamente i deliberato e statuito, che alcun nobile » nostro originario ecclesiastico diche grati do, condizion e dignità esser si voglia, n niuno eccettuato, come anco li naturali i di essi nobili et altri, che in qualsivoglia n modo si applicasseroalminislero ile’Con-n sigli nostri secreti, non possano sotto n qual si sia colore, prelesto, o altro modo, n che dir o immaginar si possa, ricever da « prìncipe laico alcuna provision, donatili vo, slipendj, pensioni, o altri comodi di « qualsivoglia sorte, come parimente quelli n li quali alcun di essi benefizi semplici go- ti dessero, siano tenuti di effettivamente » dinunciarli e rilasciarli immediatamente, n sicché non abbino per essi a sentire emo-i lumento alcuno. n Quelli veramenle dei sopradelti ec-n elesiaslici, che in qualsivoglia modo ov-n vero in alcuno de’ particolari sopradetti n contrafaranno, s’ intendano banditi in « perpetuo da questa città di Venezia e da n tutto lo stato nostro, et anco li nobili n decaduti in privazion della nobiltà, doti vendo perciò li nomi loro esser depennali ti dalli libri a ciò deputali e li suoi beni n di qualunque sorla restino confiscati e n devolali nella Siguoria nostra, come pali rimente abbino a restar sospese tutte le n rendile ecclesiastiche, che nello stato noli stro godessero. « Dovendo li Avvogadori nostri di Coli muo publicar ogni anno al M. C. li conti trafattori con speciale menzione di quanti to averanno trasgredito nella presente n deliberazione. <• Della qual pena non possa esserli falla v grazia, remissione, compensazione, revo-n cazione, sospensione, nè qual si sia alte-» razione, sotto pena a chi proponesse Parli te in contrario di due. iooo, da essergli » immediate tolta da cadaun delli medesi-i* mi Avvogadori e del Collegio nostro, n senz’ altro Consiglio, della qual parimenti te non possa farsi dono, remission, nè alti cuna alterazion sotto pena sopradetla. n V esecuzione della presente parie sia n commessa alli suddetti, come parimenle » dovranno gl'Inquisitori di stalo, per via n d’inquisizione, di denoncie scerete, ov-r vero io quel miglior modo, che a loro