i<)2 LIBRO XLII, CAPO XVII. diflìcoltà c non potessero accordarsi, informeranno ambedue le parli sinceramente e realmente, affinchè con gli buoni uffizj degli ambasciatori della maestà cesarea e britannica e degli stati generali d' 0-landa presenti alla felice Porta si definisca amichevolmente; e per qual si sia altra differenza di confine non si verrà ad alcuna ostilità, nè s’intorbiderà la quiete delti sudditi, nè s’intenderà alterar la buona pace coll’ eccelso impero. IX. » Li schiavi pubblici, che in tempo della guerra sono stati presi da ambe le parli e posli in pubbliche carceri, in considerazione di questa sanla pace, trovandosi in speranza di libertà, e non essendo convenevole alla pietà c nobil costume degl’ imperadori, che questi restino tra le miserie, siano tutti li schiavi pubblici d’ ambe le parti totalmente liberati sessantun giorno dopo la segnatura di quest’ in-stromcnto e sin che arriverà il tempo della loro liberazione, li plcni-poteuziarj d’ ambe le parti usino ogni diligenza, acciocché in questo mentre siano ben trattati. X. » In conformità del contenuto delli sublimi comandamenti concessi alla nazione Franca (1) nel tempo delli passati sultani possino questi esercitare il loro solito rito, ove tengono le loro chiese e monasterj, e quelle parti delle medesime, che avessero bisogno d’ esser risarcite, facendole con imperiale comandamento a misura di quello permette la giustizia, nessuno possa impedirli di ripararle, ne con pretensione di danaro o altro pretesto contro la giustizia cd eccelse capitolazioni molestarli ; e che possano questi andare e venire in Gerusalemme alla visita di quei santi luoghi, senza che da veruno sia loro opposto. (>) t er trancili, come ognun sa, i turchi iulendonn gli curupei di qualsivoglia nninne.