ANNO 1797. 323 • Le Carle militari, e registri presi coll’ attuai guerra ai » Stali Maggiori/delle rispettive armate saranno parimenti re-» stituite. » XIV. Le due parti contraenti egualmente animate dal » desiderio di allontanare tutto ciò che nuocer potesse alla » buona intelligenza felicemente stabilita tra d’ esse, s’ impc- * gnano nella più solenne forma di contribuire con ogni loro po-» tere al mantenimento della tranquillità interna de’ loro respel-» tivi Stati. • XV. Sarà incessantemente concluso un trattato di Commercio » stabilito su basi di equità e tali che assicurino a S. M. 1’ Impera-» tore e Re d’Ungheria e di Boemia, ed alla Repubblica Francese » de’ vantaggi eguali a quelli di cui godono ne’ rispettivi Stali le » nazioni le più favorite. » Frattanto ogni comunicazione, e relazioni commerciali sa-» ranno ristabilite nello stato in cui erano prima della guerra. » XVI. Nessun abitante d’ ogni paese occupato dalle armate » Austriache e Francesi potrà esser inseguito nè ricercalo, sia » nella sua persona, che nelle sue proprietà a motivo di sue opi-» nioni politiche o azioni civili, militari, o commerciali, durante la » guerra che vi fu tra le due Potenze. • XVII. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e Boemia non * potrà conforme a principi di neutralità, ricevere in alcuno de’suoi » porli durante il corso della guerra presente più di sei Bastimenti » armali in guerra appartenenti a ciascuna delle Potenze belli-» gcranti. » XVIII. S. M. l’Imperatore, e Re d’ Ungheria e di Boemia, * s’obbliga di cedere al Duca di Modena in indennità de’Paesi, » che questo Principe e suoi eredi avevano in Italia, la Brisgovia, > eh’ egli possederà alle stesse condizioni di quelle, in virtù delle » quali possedeva il Modenese. » XIX. I Beni censuarj e personali non alienali dalle loro » Altezze Reali 1’ arciduca Carlo e 1* arciduchessa Cristina, che