,vn\o 1U 82. 487 maggiore facilità presso i sommi pontefici e piii benigna condiscen-denza nell’ ottenere la facoltà d’ imporre decime sulle rendite ec-clesiasticlie, onde supplire alle incalcolabili spese, ch’era costretta a sostenere per opporre continuann' ite e terrestri e marittime forze alla mussulmana possanza. Quando esse incominciassero sotto questo aspetto, non ce ne trasmisero notizie i cronisti : certo è che nel 1462 diventavano stabili e permanenti. E lo diventavano nell'occasione di dover la repubblica provvedere agli urgenti bisogni del Levante minacciato, come s’ é veduto nel progresso della storia, dalla crudeltà del sultano di Costantinopoli. Al quale proposito si riferisce l’istituzione della magistratura de’ Dieci Savj alle decime e de' Governatori delle 'pubbliche introte. ■ Si riputò adunque giusta-» mente conveniente allora, dice il dotto Tentori (1), che essendo » continui i bisogni del principato, perché perpetua e successiva era » la cagione delle guerre contro la nazione sempre molesta degli » ottomani, perpetuo parimenti dovesse essere il sussidio degli ec-» clesiastici a norma dell’antica disciplina. Questa deliberazione del » veneziano governo fu corroborala dal romano pontefice con bolla » porlata a Venezia dal celebre cardinale Bessarione legato apo-» slolico del papa Pio IL » Tultavolla il clero non fu pronto di troppo ad obbedire in ciò ai comandi del pontefice e del governo: perciò agli antichi collettori delle decime, i quali erano ecclesiastici, sostituì il senato una magistratura composta di cinque Savj o deputati alla provision del denaro; ed erano eglino secolari. Spettava a loro il tassare per le decime tutti i prelati e preti e cherici, e descriverli in un catartico a guisa degli altri cittadini secolari, ed esigere da per sé soli le decime senza che vi avessero ingerenza veruna i collettori ecclesiastici. I monasteri non vi erano in sulle prime compresi: vi furono compresi bensì nell’anno 1468, per decreto del senato, che li assoggettò alla condizione medesima di tutti sili altri ecclesiastici e dei secolari. Nell’anno poi 1572, a'22 (i) Luog. cit., pag. 175.