466 LIBRO XXIV, CAPO XLI. I’ osservanza concedevansi loro alcuni accrescimenti delle rendite; che al capitolo dei canonici fossero aggiunti sei sotto-canonici per servire alle sacre uffiziature, tre nel ministero di diaconi e tre di suddiaconi ; che i canonici non avessero a conseguire e tenere nel medesimo tempo verun altro beneficio legato ad obbligo di residenza, come sarebbe, a cagion d’ esempio, la cura parrocchiale in qualche pievania, ovvero un qualche canonicato nella basilica ducale di san Marco ; che i vescovi di Castello, di mano in mano succedentisi, siano obbligati ad assistere personalmente in cattedrale alla messa solenne in ogni domenica e in tutte le festività della beata Vergine Maria e dei santi apostoli ; che sia fondalo un collegio di dodici chetici cD a cui siano destinati due maestri per educarli nella grammatica e nel canto ecclesiastico ; che 1’ elezione dei canonici, dei sotto-canonici, dei cherici e dei maestri appartenga per questa prima volta all’attuale vescovo Lorenzo Giustiniani ed in seguito debba appartenere al capitolo stesso, il quale per altro sia in obbligo poscia di presentare al vescovo il candidalo per ottenerne la dovuta conferma; che al mantenimento sì dei cherici che dei maestri suindicati siano stabilite le rendite del pievanato di san Giovanni Elemosinario e dei tre primi titoli presbiterali, che in essa chiesa di san Giovanni fossero rimasti vacanti, c le rendile altresì del distrutto monastero di san Marco in Boccalame e della