400 UlBRO XXIV, CAPO XXXVUI. Stabiliv'asi in esso:—I, che 1' ultimo trattalo conchiuso con Mahomel II avesse il suo pieno vigore, tranne sul proposito dei dieci mila ducati da pagarsi alle dogane della Porta, per la franchigia delle merci veneziane in tutti gli stati turchi : da questa gabella (1) ne sarebbe esente la Signoria, perchè in altro modo se ne converrebbe in appresso; — II, che il bailo della repubblica continuerebbe a godere in Costantinopoli tulle le giurisdizioni e i privilegi, che vi aveva goduto da prima; ■—■»* III, che i veneziani soddisfarebbero in tre rate al convenuto pagamento de' cinquanta mila ducali, di cui rimanevano debitori verso la dogana imperiale; — IV, che il diritto di dogana per tutte le merci dei veneziani, invece della stabilita somma di dieci mila ducati, si determinava ad un quattro per cento sul valore delle merci medesime: — V, che se un veneziano morisse negli stati del gran-Signore, senz’avere soddisfallo ai suoi debili, la nazione non se ne potesse riputar responsabile;'— VI, che il sultano compenserebbe tulli i danni recati ai veneziani dopo 1’ ultima pace; VII, che tutti gli armatori turchi verrebbero obbligati, prima di mettersi alla vela, a dare cauzione di non offendere in veruna guisa i sudditi veneziani ; ■—Vili, che dall'usa parte e dall’ altra si osserverebbero diligentemente le Jinee dei confini tracciale di comune accordo; — IX, che si concederebbe la libertà a tutti gli schiavi fatti dopo 1’ ultima pace. CAPO XXXViH. * ‘ • Fondazione di monasteri nel secolo XIV e nel XV. » * * • Dalle notizie profane e politiche trasportiamo ora lo sguardo alle sacre ed ecclesiastiche; e dallo strepilo delle sanguinose.battaglie inoltriamoci tra il silenzio dei chiostri pacifici. Primò di (i) Erroneamente il Laugier nominò assai chiaro da quanto ne fu stabilito inve-tributo co testi contribuzione doganale, ce nell’articolo IV di questo medesimo Ch’ essa non fosse un tributo lo si rilevo trattato.