310 MBRO XXIII, CAPO XX. » biblioteca promuovere in alcuni illustri e potenti patrizii il desi-» derio di agevolare ai loro concittadini e agli stranieri l’esercizio » degli ottimi studii. » Perciò nel 1589 Melchiorre Guilandino, pubblico semplicista in Padova, beneficalo dalla repubblica in più guise, lasciò alla nostra biblioteca buon numero di libri, ed inoltre mille ducali per costruirne gli scaffali, in cui collocarli. Nuova ricchezza le aggiunse nel 1595 il gentiluomo Jacopo Contarmi da san Samuele, il quale lasciò alla repubblica non solamente ordigni matematici e pitture e disegni, ma preziosi manoscritti altresì di buoni autori greci, latini, italiani ; Ira cui, dev’ essere commemorato un poemetto dello scolastico Agatia; « esemplare, dice il sul-» lodato Veludo, per quanto se ne conosce, unico. » Con sapiente decreto nel 1603, il senato, intento sempre a procurare il vantaggio della nazione ed a promuovere la coltura degli sludj, decretò, che di qualunque libro si stampasse nelle varie provincie dello stato veneto, se ne presentasse alla biblioteca il tributo di un esemplare, e che le fosse assegnata una dote di trecento ducati all’ anno, da spendere nell’acquisto di libri forestieri. Ma ritornando a dire dei codici bessarioniani, sappiasi, che fin da quando custodivansi questi nella sala dello scrutinio, la signoria ne permetteva 1’ uso liberamente agli uomini di lettere, che ne avessero avuto bisogno. Nel che eccedette, per verità, in larghezza. e fiducia, perchè, non solamente li concedeva a prestito per uno spazio indeterminato di tempo, ma, ciò eh’ è più, li lasciava portare anche fuori di città. Sappiamo infatti, Lorenzo de’ Medici averne avuto parecchi a Firenze per farseli copiare ; n’ ebbero Pico della Mirandola, Bernardo Rucellai ambasciatore in Venezia per la comunità fiorentina, Nicolò Leonico Tomeo e qualche altro degl’ illustri uomini di que’ tempi. Ma poiché questa necessità di prestare i codici degenerò in colpevole abuso ; perciocché alcuni ne andarono perduti, tra i quali l’opera di Nicostrato sul senato romano; la repubblica con solenne decreto dell’ anno 1506, ne vietò severamente nonché il trasporlo