204 LIBRO XXII, CAPO XVII. 2, sulle Consuetudini, e comanda, che quante ne derivarono dall’antichità e dalle particolari circostanze della Chiesa veneziana, s’ abbiano sempre a mantenere ed osservare inviolabili. 5, sulle Elezioni a qualsiasi grado o dignità o carica della chiesa, prescrivendone l’ordine e le condizioni necessarie in chi ne dev’ essere eletto. 4, sulle Rinunzie, che per avventura si facessero da chi è investito di qualche ecclesiastico grado od uffizio. 5, sull’ Uffizio di vicario, particolarmente nelle chiese parrocchiali. 6, sull’ Uffizio dell’ ordinario, ossia di chi esercita ordinaria giurisdizione nelle parrocchie. 7, sulla Maggioranza, ovvero sulla preminenza nell’ onore e i*,el disimpegno delle ecclesiastiche mansioni. 8, sui Procuratori, ossia su quelli, che, sebbene non ecclesiastici, amministrano i beni e le rendile delle chiese. 9, sul Giuramento, che per avventura occorresse a taluno di dover fare dinanzi ad ecclesiastica autorità. 10, sulla Vita ed onestà dei cherici, esponendone a lungo gli obblighi e riprovandone gli abusi, in ogni e qualunque articolo della loro condotta. 11, sui Concubinarii, richiamando in vigore le dimenticate discipline delia diocesi, per impedirne il disordine nel clero e per punirne i colpevoli. 12, sulla proibizione delle armi a chiunque per la sacra ordinazione appartiene al clero. 13, sulle Istituzioni, o per meglio dire, sulle qualità, sul numero, sulle condizioni, sugli obblighi di chiunque è investito di ecclesiastico titolo, in qualsiasi delle chiese della diocesi nostra. 14, contro i Cherici non residenti, ossia contro que’ pievani e titolati, che mancano al dovere di soggiornare costantemente colà dove hanno il loro ecclesiastico beneficio. 15, sull’ obbligo di abitare le celle e le case delle Chiese;